Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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La constatazione della CAV PP che la presenza di membri dei governi cantonali nell’organo supremo delle autorità di vigilanza regionali è problematica per l’indipendenza di queste ultime non è stata presa in considerazione dalle autorità di vigilanza regionali, che hanno invocato l’autonomia organizzativa dei Cantoni. La CdG-N ha quindi chiesto al Consiglio federale di chiarire le pertinenti basi legali41. Quest’ultimo ribadisce il suo parere che in singoli casi questa presenza può ostacolare lo svolgimento di un’attività di vigilanza indipendente e che, anche per motivi di buon governo d’impresa in generale, andrebbe evitato il rischio di conflitti d’interesse. Nel quadro della presente revisione è pertanto previsto di sancire per legge non solo l’indipendenza organizzativa dai Cantoni, ma anche quella a livello personale.

5.4 Miglioramento dei controlli sul trasferimento delle prestazioni di libero passaggio

In futuro, nel momento in cui un assicurato entrerà in un istituto di previdenza,

quest’ultimo dovrà chiedere all’Ufficio centrale del 2° pilastro informazioni sugli averi di libero passaggio eventualmente costituiti dall’assicurato in questione.

Per motivi di politica sociale e di natura fiscale, in aggiunta all’obbligo di comunicazione degli assicurati secondo l’articolo 4 capoverso 2bis LFLP sarà introdotto l’obbligo per gli istituti di previdenza di chiedere all’Ufficio centrale del 2° pilastro, per principio al momento dell’entrata di ogni nuovo assicurato, un certificato che indichi gli eventuali averi di libero passaggio della persona in questione. Al Consiglio federale sarà data la possibilità di prevedere a livello d’ordinanza eccezioni all’obbligo di chiedere questi certificati. In tal modo s’intende evitare un onere amministrativo inutile per le categorie di persone per la quali appare sin dall’inizio poco probabile l’esistenza di averi di libero passaggio (p. es. giovani che si sono appena trasferiti in Svizzera).

5.5 Presupposti per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita

– In futuro gli effettivi di beneficiari di rendita potranno essere trasferiti solo se, tra l’altro, saranno stati costituiti accantonamenti sufficienti per coprire il rischio di longevità e le spese per l’amministrazione dell’effettivo delle rendite e se sarà applicato un tasso d’interesse senza rischi.

– Il nuovo istituto di previdenza potrà riprendere l’effettivo dei beneficiari di rendita solo dopo che l’autorità di vigilanza avrà verificato l’adempimento delle condizioni e approvato tale operazione.

– La nuova disposizione disciplinerà i controlli dell’autorità di vigilanza dopo la ripresa.

41 Cfr. al riguardo anche Po. Fässler 16.3243 «La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale può interferire nella sovranità organizzativa dei Cantoni?», del

18 marzo 2016.