Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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Nell’ambito dell’UFAS, dall’analisi dei compiti è emerso che il rischio di conflitti d’interesse tra i compiti di vigilanza e quelli assunti dall’UFAS nel settore dell’esecuzione assicurativa (in particolare, concessione di sussidi a organizzazioni di aiuto agli invalidi e agli anziani, conclusione di convenzioni tariffali, fissazione di sussidi per le spese di amministrazione e indennità per le casse di compensazione nonché esecuzione dei regressi) è minimo. Per contro, potrebbe sorgere un conflitto d’interesse per il fatto che i compiti di vigilanza e di esecuzione dell’UFAS sono finanziati sostanzialmente tramite i fondi di compensazione. Poiché esercita la vigilanza finanziaria sulle assicurazioni sociali, l’UFAS necessita di meccanismi efficaci che gli consentano di evitare una crescita sproporzionata delle spese amministrative dell’autorità di vigilanza. Da un lato, essi esistono già: le spese sostenute dall’UFAS per i compiti di vigilanza e di esecuzione non sono pagate direttamente tramite i fondi, bensì vengono indicate al lordo (con le relative entrate provenienti dai fondi) nel consuntivo. Il Parlamento può così esprimersi sull’onere amministrativo a carico delle assicurazioni sociali in occasione dell’approvazione del preventivo globale dell’UFAS. Dall’altro lato, nel quadro delle presenti modifiche di legge al Consiglio federale verrà esplicitamente conferita la competenza per emanare a livello d’ordinanza prescrizioni concernenti l’entità degli oneri che possono essere assunti dai fondi di compensazione (cfr. nuovo art. 95a AP-LAVS).

Procedere all’ottimizzazione a livello d’ordinanza

Alcune delle richieste del CDF, su cui si basano le sue raccomandazioni (cfr. n. 2.5), possono essere adempiute a livello d’ordinanza con le misure d’accompagnamento esposte di seguito, in parte già decise e attuate.

– Gestione strategica dell’UAIE incentrata sui risultati: in virtù dell’articolo 64a LAI, la vigilanza materiale sugli uffici AI viene esercitata dall’UFAS. Nell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) si precisa concretamente che l’Ufficio federale conclude con ogni ufficio AI cantonale una convenziona sugli obiettivi per garantire l’efficacia, la qualità e l’uniformità dell’adempimento dei compiti previsti e nel quadro dei controlli sul rispetto di questi criteri può anche ordinare che vengano adottati provvedimenti al fine di procedere alla necessaria ottimizzazione. L’UFAS esercita inoltre la vigilanza finanziaria sugli uffici AI cantonali. L’UAIE non rientra però nel campo d’applicazione di queste disposizioni. Mediante un adeguamento a livello d’ordinanza, si dovrà dunque far sì che l’UFAS possa concordare obiettivi anche con l’UAIE negli ambiti soggetti alla sua vigilanza. A tal fine è necessario che l’UFAS e l’AFF si coordinino per evitare un eccesso di vigilanza. La collaborazione già prevista nell’OAI in merito alla vigilanza finanziaria dovrà essere chiarita ulteriormente e intensificata tra gli organi interessati, tenendo conto delle competenze del Parlamento nel processo di approvazione dei preventivi e dei consuntivi.

– Rafforzamento dei compiti, delle competenze e delle responsabilità relative all’UAIE: si prevede di precisare a livello d’ordinanza che all’UAIE vengono attribuiti i compiti previsti da convenzioni internazionali. Andranno inoltre precisate le modalità della collaborazione degli uffici AI cantonali nelle