Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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5.1 Compiti del perito in materia di previdenza professionale
I compiti del perito in materia di previdenza professionale verranno precisati.
Facendo rifermento a una sentenza del Tribunale federale38, un intervento parlamentare39 ha sollevato interrogativi sulla delimitazione tra i compiti del perito in materia di previdenza professionale e gli obblighi di verifica dell’ufficio di revisione e ha chiesto di conseguenza che venissero precisati il ruolo e la responsabilità del perito in materia di previdenza professionale per quanto concerne il controllo materiale dell’investimento patrimoniale. Nell’articolo 52e LPP andranno pertanto definiti più chiaramente i compiti del perito in materia di previdenza professionale. In futuro si dovrà fare una distinzione tra la verifica annuale (nel quadro del conto annuale) e quella periodica («perizia attuariale»). Andrà inoltre precisato che quella effettuata dal perito in materia di previdenza professionale è una verifica dal punto di vista attuariale. Queste precisazioni si basano sulla ripartizione dei compiti e delle responsabilità stabilita nel quadro della riforma strutturale tra il perito, l’ufficio di revisione e l’organo supremo. Infine, l’organo supremo sarà tenuto a mettere a disposizione del perito in materia di previdenza professionale la documentazione necessaria per la sua verifica.
5.2 Riscossione della tassa di vigilanza
La tassa di vigilanza annuale a carico degli istituti di previdenza non sarà più riscossa dalle autorità di vigilanza cantonali ma dal Fondo di garanzia LPP.
L’attuale sistema di riscossione della tassa di vigilanza per il finanziamento della CAV PP e della sua segreteria prevede di fatto due livelli: dapprima la CAV PP la fattura alle autorità di vigilanza cantonali e poi queste la ripercuotono sugli istituti di previdenza. Questo sistema è evidentemente pesante e inefficiente. Nel quadro della presente revisione si propone che la tassa di vigilanza non venga più riscossa dalle autorità di vigilanza cantonali bensì dal Fondo di garanzia LPP. Dato che permette di ridurre gli oneri, questa modifica è in linea con gli altri sforzi profusi dal Consiglio federale per abbassare i costi nel 2° pilastro40.
5.3 Indipendenza delle autorità di vigilanza regionali
L’indipendenza delle autorità di vigilanza regionali sarà rafforzata escludendo i membri dei governi cantonali dagli organi di vigilanza dei Cantoni in questione.
38 DTF 141 V 71 segg.
39 Ip. Parmelin 15.3555 «Responsabilità del perito in materia di previdenza professionale. Necessari alcuni chiarimenti», dell’11 giugno 2015.
40 Cfr. Rapporto sui costi della regolamentazione – Stima dei costi generati dalla regolamentazione e individuazione del potenziale di riduzione dei costi e di semplificazione, redatto in adempimento dei postulati Fournier 10.3429 e Zuppiger 10.3592 Misurazione dei costi della regolamentazione.