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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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Art. 8 Requisiti medici minimi

1Chi vuole condurre o conduce un veicolo a motore deve soddisfare i requisiti medici minimi del gruppo corrispondente secondo l’allegato 3. Chi non raggiunge i valori di acuità visiva di cui al numero 1.1 senza correzione è tenuto a indossare, durante la guida, un ausilio visivo ben tollerato.

2Chi guida un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre deve soddisfare i requisiti visivi minimi secondo l’allegato 3.

3Per i candidati del primo gruppo medico secondo l’allegato 3 (cat. AM, A1, A2, A, B1, B, BE, F, G) che si iscrivono per la prima volta per il rilascio di una categoria di licenza, l’autorità cantonale verifica che il controllo della vista (art. 47) dimostri l’adempimento dei requisiti minimi e che gli eventuali rapporti medici richiesti giungano a un risultato univoco e attestino l’idoneità alla guida.

4L’autorità cantonale invita a sottoporsi a un esame medico di idoneità alla guida i candidati:

a. del secondo gruppo medico secondo l’allegato 3 (cat. C1, C2, C, D1, D, P, P1) non ancora in possesso di una categoria di licenza di tale gruppo;

b. che hanno superato i 70 anni di età e si iscrivono per la prima volta per il rilascio di una licenza di condurre;

[75 anni in caso di approvazione dell’Iv. pa. 15.456 Reimann, Innalzare da 70 a 75 anni l’età della visita di controllo periodica del medico di fiducia per i conducenti anziani.]

c. affetti da disabilità fisiche;

d. per i quali non si dispone di un rapporto medico secondo l’allegato 1 numero 5.4 o se esso non è univoco; oppure

e. sulla cui idoneità medica a condurre veicoli a motore nutre dubbi per altri motivi.

5I candidati per i quali l’autorità cantonale nutre dubbi circa l’idoneità caratteriale o psichica devono essere invitati a sottoporsi a un esame psicologico di idoneità alla guida.

Art. 9 Segreto d’ufficio, riconoscimento dei certificati d’idoneità

1I membri, i funzionari e gli impiegati delle autorità cantonali e di ricorso sono tenuti al segreto d’ufficio in ordine ai referti e ai rapporti loro forniti in merito allo stato di salute fisica e psichica nonché all’acuità visiva dei candidati che hanno presentato all’autorità cantonale il modulo d’iscrizione di cui all’allegato 1 e dei titolari di una licenza di condurre. Questa disposizione non si applica allo scambio di informazioni tra tali autorità o con gli istituti incaricati degli esami.

2I referti e i rapporti concernenti lo stato di salute fisica e psichica devono essere conservati in modo che non siano accessibili a persone non autorizzate.

3Le perizie e i rapporti ai sensi della presente ordinanza che non risalgono a più di tre mesi prima devono essere riconosciuti da tutti i Cantoni. I Cantoni si comunicano reciprocamente i nominativi dei medici secondo l’articolo 51 e degli psicologi secondo l’articolo 53.