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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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c. OETV: ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;

d. OAut: ordinanza del 15 giugno 20074 sull’ammissione degli autisti;

e. OFoG: ordinanza del 28 settembre 20075 sui formatori alla guida.

3Sono considerate «professionali» ai sensi della presente ordinanza le corse che soddisfano i criteri di cui all’articolo 3 capoverso 1biso 1terdell’ordinanza del 6 maggio 19816 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.

Titolo secondo: Disposizioni generali

Sezione 1: Requisiti per il rilascio

Art. 3 Competenza

1È competente per il rilascio dell’attestato d’iscrizione, della licenza per allievo conducente e della licenza di condurre l’autorità del Cantone:

a. in cui la persona soggiorna a fini abitativi per più di 185 giorni per anno civile;

b. in cui la persona soggiorna più spesso a fini abitativi, se essa risiede in più di un Cantone o Stato, ma in nessuno di essi soggiorna a fini abitativi per più di 185 giorni per anno civile;

c. in cui la persona soggiorna a fini abitativi meno di 185 giorni per anno civile, a condizione che vi ritorni regolarmente in media due volte al mese; altrimenti è competente il Cantone o Stato in cui soggiorna a fini lavorativi.

2La frequenza di un’università o di una scuola, la sistemazione in un istituto educativo o assistenziale, in un ospedale, in un penitenziario o in un istituto per l’esecuzione delle sentenze non comporta alcuna modifica della competenza.

Art. 4 Iscrizione

1Chi vuole ottenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre deve presentare all’autorità cantonale competente il modulo d’iscrizione di cui all’allegato 1 compilato in maniera esaustiva e veritiera e corredato dei documenti richiesti.

2Se i requisiti per il rilascio sono soddisfatti, l’autorità cantonale rimette al candidato l’attestato di cui all’allegato 2. Vi riporta le limitazioni necessarie e altre indicazioni supplementari. Ai candidati che non soddisfano i requisiti, nemmeno a determinate condizioni, va rifiutata l’iscrizione.

3L’autorità cantonale può trasmettere l’attestato d’iscrizione agli organizzatori di corsi di formazione obbligatori per via elettronica.

3 RS 741.41

4 RS 741.521

5 RS 741.522

6 RS 822.222