Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
- documenta, rendendolo più trasparente, il processo di apprendimento come pure le competenze acquisite o ancora da raggiungere;
- permette un migliore coordinamento tra lezioni di guida professionali e non, purché venga usato anche dagli accompagnatori privati. Questi ultimi possono infatti far esercitare gli allievi conducenti in modo più mirato se conoscono i contenuti di apprendimento e il livello di formazione già raggiunto;
- qualifica maggiormente la figura degli accompagnatori i quali, avendo una panoramica delle competenze da trasmettere e sapendo quali di esse vengono verificate nell’esame pratico di conducente, possono impostare la formazione di guida in maniera più strutturata.
3.3 Esame teorico di conducente
L’esame pone l’accento sulla guida conforme alle norme della circolazione stradale, cooperativa e soprattutto sicura e responsabile. Per superarlo occorrerà aver assimilato queste competenze, mentre dal punto di vista della valutazione non cambia materialmente nulla: attualmente sono necessari 135 punti (90%) su un massimo di 150 (numero massimo di errori: 15 punti = 10%), in futuro il 90 per cento del punteggio totale.
3.4 Proroga del periodo di formazione
In alcuni Paesi europei (ad es. Austria, Spagna, Germania) si è dimostrato che, prorogando il periodo di guida accompagnata e quindi aumentando la possibilità di maturare preziose esperienze in un «ambiente protetto», si può ridurre notevolmente il rischio d’incidente dei principianti.
La Svizzera non poteva esimersi dal tener conto di questi risultati. Quale mezzo fondamentale per migliorare la prima fase di formazione si propone pertanto di ammettere all’esame pratico di categoria B soltanto i candidati che possiedono la licenza per allievo conducente da almeno un anno (ossia a partire da 18 anni compiuti). La misura non sarà tuttavia applicata alle persone che al momento dell’iscrizione all’esame hanno superato i 25 anni.
La proroga del periodo di formazione rende indispensabile anticipare il rilascio della suddetta licenza, giacché in caso contrario si dovrebbe innalzare l’attuale età minima per l’ottenimento della licenza di condurre di categoria B. Non essendo questo l’obiettivo perseguito, si è prevista quindi la possibilità di ottenere la licenza per allievo conducente già al compimento del 17° anno di età.
Per stimare le ripercussioni sui consumi energetici derivanti dal rilascio della licenza per allievo conducente a 17 anni unitamente alla proroga del periodo di formazione, l’Ufficio federale dell’energia (UFE) ha commissionato uno studio4: ne è risultato che il consumo energetico dei tragitti in automobile ‒ rapportato a quello di tutte le auto e di tutti i gruppi d’età del traffico viaggiatori in Svizzera ‒ si ridurrebbe dello 0,49 per cento, mentre nel caso in cui la suddetta licenza fosse rilasciata a 18 anni la diminuzione sarebbe dello 0,60 per cento.
3.5 Formazione tecnica di base
La formazione tecnica di base comprende due moduli consistenti in un’ora di guida ciascuno.
La frenata a fondo, ovvero l’operazione che consente di rallentare e arrestare il proprio veicolo nel minor spazio possibile5, è una manovra fondamentale che non tutti i neopatentati padroneggiano. L’esitazione, di fronte a un pericolo elevato, nel premere a fondo sul pedale del freno riduce di molti metri lo spazio di frenata e aumenta il rischio di collisione. Benché il diritto vigente prescriva già l’esecuzione, a campione ed entro i limiti della sicurezza stradale, di una «frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato» (all. 12 cifra III lett. D n. 2.4 OAC) durante l’esame di guida per la categoria B, la frenata a fondo, di fatto facoltativa, è per motivi pratici una manovra raramente richiesta in sede d’esame e quindi spesso non sufficientemente esercitata. In futuro dovrà
4 Haefeli, Ueli; Matti, Daniel; Arnold, Tobias; Duarte Marcelo (2016): Schätzung der energetischen und verkehrlichen Auswirkungen des Lernfahrausweises ab 17 Jahren. Rapporto breve su incarico dell’Ufficio federale dell’energia (UFE), Interface Politikstudien Forschung Beratung, Lucerna
5 Cfr. https://www.axa-winterthur.ch/SiteCollectionDocuments/Medienmitteilungen/20101017-axa-ch-bremsen_it.pdf ed esperienze tratte dai corsi di formazione complementare della seconda fase