Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
categoria immediatamente superiore potrà essere ottenuta soltanto sostenendo un esame pratico di conducente. La formazione pratica di base dovrà essere frequentata unicamente per l’ottenimento della prima categoria di motoveicoli (A1 o A2) e avrà una durata di 12 ore, come finora per la categoria A.
4. Commenti dettagliati
4.1 Titolo, ingresso e oggetto
La nuova ordinanza sarà denominata «ordinanza sull’ammissione di persone alla circolazione stradale (ordinanza sull’ammissione di persone, OAPC)», mentre il titolo dell’attuale ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC7) sarà modificato con «ordinanza sull’immatricolazione di veicoli (OIV)». L’ingresso recepisce quello dell’attuale OAC, fatta eccezione per le basi legali che riguardano l’immatricolazione dei veicoli (art. 12 cpv. 1, 3 e 4, 13 cpv. 2 e 4, 25 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 lett. a e e-i, cpv. 3 lett. d, 578, 103 cpv. 39, 104a-d10, 105, 106 cpv. 5, 8 e 10).
L’articolo 1 OAPC (oggetto) recepisce l’articolo 1 OAC senza il rimando all’immatricolazione dei veicoli, ma integrando esplicitamente gli esami cui è ora data preminenza.
4.2 Commenti generali in merito alle categorie di licenze di condurre
4.21 Requisiti per il rilascio (art. 3 – 9)
Art. 3: Competenza
Per facilitare la determinazione della competenza nelle questioni legate al rilascio delle licenze di condurre in ambito intercantonale e internazionale viene recepito il termine giuridico in materia di circolazione stradale «domicilio» ai sensi della direttiva UE. La modifica principale consiste nell’aver ridotto a sei mesi il periodo dopo il quale la nuova autorità diventa competente in seguito a un trasferimento dall’estero (si veda per confronto art. 42 cpv. 3bislett. a OAC). Vengono inoltre chiariti i casi d’incertezza legati al soggiorno in più luoghi.
Lett. a: La competenza di un Cantone è assodata quando una persona vi soggiorna a fini abitativi per più di 185 giorni l’anno, mentre non conta il fatto di lavorare altrove o soggiornare in più luoghi.
Lett. b: Se una persona non soggiorna per più di 185 giorni in nessun Cantone o Stato, si considera competente per assunto il Cantone o lo Stato in cui questa soggiorna più spesso. Ad esempio, se una persona soggiorna:
- 3 mesi a Zurigo, 5 mesi a Zermatt e 4 mesi negli Stati Uniti è competente il Cantone del Vallese;
- 2 mesi negli Stati Uniti, 2 mesi in Germania, 2 mesi in Francia, 2 mesi in Italia e 4 mesi a Ginevra è competente il Cantone di Ginevra;
- 3 mesi a Zurigo, 2 mesi a Ginevra e 7 mesi negli Stati Uniti la competenza non è della Svizzera.
Lett. c: In questo caso si distingue fra soggiorno a fini abitativi e soggiorno a fini lavorativi. Se una persona soggiorna prevalentemente nel luogo in cui lavora, l’autorità competente sarà quella del luogo di lavoro, purché la persona non faccia ritorno in media due volte al mese nel luogo in cui abita (dimorante settimanale).
Art. 4: Iscrizione
Cpv. 1: L’iscrizione formale sostituisce l’attuale domanda di rilascio di una licenza per allievo conducente affinché la persona possa essere registrata elettronicamente già prima di frequentare la prima formazione obbligatoria (cfr. spiegazioni al punto A. 2.2).
7 RS 741.51
8 Le lettere b e c riguardano solo in parte i conducenti di veicoli. La lettera b è tuttavia già disciplinata nell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013) e l’OAPC non prevede norme speciali in virtù della lettera c.
9 Il capoverso 3 potrebbe in verità riguardare anche i conducenti di veicoli, ma risulta oggi obsoleto.
10 Gli articoli 104a-104c riguardano solo in parte i conducenti di veicoli. Queste prescrizioni costituiscono solo le basi per le corrispondenti ordinanze sui registri, mentre nell’OAPC non viene emanata nessun’altra prescrizione al riguardo.