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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 2 pagine
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Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 10 novembre 20041 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:
Art. 1 lett. a, abis, c e cbis
Onde sostenere i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 22–24 dell’ordinanza del 25 maggio 20112 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), sono assegnati i seguenti contributi:
a. per ogni animale della specie bovina, ogni bufalo e ogni bisonte: 25 franchi all’azienda detentrice di animali in cui l’animale è nato;
abis. per ogni animale delle specie ovina e caprina: 2.25 franchi all’azienda detentrice di animali in cui l’animale è nato;
c. per ogni animale della specie suina macellato: 4.50 franchi al macello;
cbis. per ogni animale delle specie ovina e caprina macellato: 2.25 franchi al macello;
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e 1bis
1Trattandosi di animali della specie bovina, di bufali e bisonti, i contributi sono assegnati:
1bisTrattandosi di animali della specie ovina e caprina i contributi sono assegnati:
a. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di nascita dell’animale;
b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale e se al momento della notifica della macellazione:
1. l’importazione, la prima registrazione secondo l’articolo 29b dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113 o la notifica di nascita sono registrate nella banca dati sul traffico di animali, e
1 RS 916.407
2 RS 916.441.22
3 RS 916.404.1
2017–......