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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 2 pagine

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Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 10 novembre 20041 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Art. 1 lett. a, abis, c e cbis

Onde sostenere i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 22–24 dell’ordinanza del 25 maggio 20112 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), sono assegnati i seguenti contributi:

a. per ogni animale della specie bovina, ogni bufalo e ogni bisonte: 25 franchi all’azienda detentrice di animali in cui l’animale è nato;

abis. per ogni animale delle specie ovina e caprina: 2.25 franchi all’azienda detentrice di animali in cui l’animale è nato;

c. per ogni animale della specie suina macellato: 4.50 franchi al macello;

cbis. per ogni animale delle specie ovina e caprina macellato: 2.25 franchi al macello;

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e 1bis

1Trattandosi di animali della specie bovina, di bufali e bisonti, i contributi sono assegnati:

1bisTrattandosi di animali della specie ovina e caprina i contributi sono assegnati:

a. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di nascita dell’animale;

b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale e se al momento della notifica della macellazione:

1. l’importazione, la prima registrazione secondo l’articolo 29b dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113 o la notifica di nascita sono registrate nella banca dati sul traffico di animali, e

1 RS 916.407

2 RS 916.441.22

3 RS 916.404.1

2017–......