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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 14 pagine
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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 maggio 20111 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:
Titolo
Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale
(OESA)
Art. 2 cpv. 1 e 2bislett. c
1La presente ordinanza disciplina l’eliminazione e il commercio dei sottoprodotti di origine animale.
2bisLa presente ordinanza si applica ai resti alimentari che:
c. sono trasformati in concime oppure sono destinati all’utilizzo in impianti di produzione di biogas o di compostaggio, tranne se provengono da economie domestiche private e se sono miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani ed eliminati in impianti nella cui area non vi è nessuna azienda detentrice di animali.
Art. 2a Applicabilità ai prodotti derivati
1I prodotti derivati sono soggetti alla presente ordinanza se non hanno ancora raggiunto il punto finale (art. 3 lett. e). Se non vi sono disposizioni divergenti, per i prodotti derivati si applicano le stesse prescrizioni valide per i sottoprodotti di origine animale da cui sono stati ottenuti.
2I prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale sono enumerati all’allegato 6.
Art. 3 lett. b, hbise i
Ai fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano:
1 RS 916.441.22
2017–......