Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo alla modifica delle seguenti ordinanze

 Ordinanza sulle epizoozie

 Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

 Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

 Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

 Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

I. Considerazioni generali

Nell’ambito della presente modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) si intende stabilire provvedimenti di lotta concreti contro la dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease), dato che questa malattia si sta diffondendo rapidamente nella regione balcanica e potrebbe raggiungere anche la Svizzera. A causa della presenza di cervi infetti in Austria, che vivono nelle regioni di confine con il nostro Paese, la sezione relativa alla tubercolosi dovrà essere integrata con una disposizione che disciplina la lotta contro la tubercolosi negli animali selvatici. Per quanto riguarda l’influenza aviaria si devono specificare provvedimenti che proteggono i volatili da cortile dagli uccelli selvatici in libertà infetti.

Le condizioni da applicare alla raccolta del latte in caso di un eventuale focolaio di afta epizootica in Svizzera sono state rielaborate negli scorsi anni dal Servizio veterinario svizzero insieme ai rappresentanti del settore lattiero. Particolare attenzione è stata dedicata all’organizzazione e alla logistica della raccolta del latte. In questo contesto sono necessarie anche determinate modifiche dell’ordinanza sulle epizoozie.

Le disposizioni concernenti la sorveglianza dell’effettivo svizzero di animali non devono più essere valide esclusivamente per le epizoozie da eradicare bensì per tutte le epizoozie. Riguardo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili, per i casi sospetti sono soppressi i limiti di età ed è adeguata la denominazione del materiale a rischio specificato nei bovini importati. Per quanto riguarda le epizoozie delle api, devono essere uniformate le disposizioni relative all’indennità e alle dimensioni delle zone di sequestro per la peste europea e la peste americana.

In futuro i dati relativi al certificato d’accompagnamento necessario per il trasporto di animali a unghia fessa dovranno poter essere registrati anche per via elettronica. Ai fini della tracciabilità delle derrate alimentari di origine animale e della lotta contro epizoozie esistenti o nuove, come ad esempio la zoppina, deve essere ampliato il controllo sul traffico di animali per le specie ovina e caprina. Come per gli animali della specie bovina, in futuro i detentori di animali dovranno notificare tutte le nascite, le entrate e le uscite nonché la morte di animali delle specie ovina e caprina al gestore della banca dati sul traffico di animali (BDTA). Inoltre, anche gli animali delle specie ovina e caprina dovranno essere contrassegnati con due marche auricolari e per gli animali delle specie ovina sul certificato d’accompagnamento dovranno essere registrati anche i numeri individuali delle marche auricolari. Per poter effettuare le future notifiche necessarie occorre adeguare l’ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA, RS 916.404.1) e l’ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA, RS 916.404.2). Dato che in futuro i contributi d’eliminazione per gli animali delle specie ovina e caprina, come per i bovini, saranno versati, per metà,

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