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Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 5 pagine
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Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1In tutto l’atto normativo «Direzione generale delle dogane» è sostituita con «AFD ».
2In tutto l’atto normativo, eccettuato l’articolo 3 capoverso 2, «Amministrazione delle dogane» è sostituita con «AFD».
3Nell’articolo 3 capoverso 2 «Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)» è sostituita con «Amministrazione federale delle dogane (AFD)».
Art. 11 cpv. 1
1Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoversi 1 lettera f e 2 lettere a e b, 14 capoverso 1 e 14a capoverso 1.
Art. 12 Trasporti di latte alla rinfusa e di animali da reddito
Per i seguenti veicoli la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 14a capoverso 1:
a. veicoli per il trasporto di latte con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa;
b. veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito.
Art. 13a Peso determinante di combinazioni di due veicoli esteri con apparecchio di rilevazione interoperabile
Per le combinazioni di due veicoli esteri equipaggiati con un apparecchio di rilevazione interoperabile secondo l’articolo 26a è determinante il peso seguente:
a. il peso massimo autorizzato del convoglio, se al momento della dichiarazione del peso determinante non viene indicato il peso totale del rimorchio;
b. il peso secondo l’articolo 13 capoverso 3 o 4, se al momento della dichiarazione del peso determinante viene indicato il peso totale del rimorchio.
Titolo prima dell’art. 15
Capitolo 4: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni in caso di autoveicoli svizzeri
Art. 15 cpv. 6 e 7
6Abrogato
7Abrogato
Art. 15a cpv. 1 e 2
1
Per il primo equipaggiamento, l’AFD consegna in prestito ai detentori un apparecchio di rilevazione per ogni autoveicolo assoggettato all’obbligo del montaggio. L’AFD si assume i costi per la sostituzione degli apparecchi di rilevazione difettosi.
2Gli apparecchi di rilevazione non più necessari devono essere restituiti all’AFD o a un ufficio da essa designato. L’AFD fattura al detentore gli apparecchi di rilevazione non restituiti o danneggiati.
1 RS 641.811
2017–......