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Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 5 pagine
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b. la persona assoggettata al pagamento della tassa ha montato sull’autoveicolo un apparecchio di rilevazione del fornitore del SET autorizzato;
2All’entrata in Svizzera, il conducente deve comprovare che il fornitore del SET è incaricato del rilevamento della prestazione chilometrica e del versamento della tassa.
3Il credito fiscale si estingue con il pagamento della tassa all’AFD.
Art. 26b Autorizzazione di fornitori del SET
1L’AFD rilascia l’autorizzazione a un fornitore di SET se questo:
a. ha sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera;
b. fornisce la prova che soddisfa le prescrizioni tecniche e operative del DFF;
c. presta la garanzia necessaria a copertura della tassa;
d. designa un recapito in Svizzera.
2Il DFF fissa le prescrizioni tecniche e operative.
3L’AFD può sospendere o revocare l’autorizzazione se il fornitore del SET non soddisfa più interamente le condizioni per il suo rilascio.
Art. 26c Obblighi del fornitore del SET
1I fornitori del SET devono:
a. registrare le persone assoggettate al pagamento della tassa e gli autoveicoli per i quali esse devono pagare la tassa;
b. consegnare alla persona assoggettata al pagamento della tassa un apparecchio di rilevazione;
c. rilevare la prestazione chilometrica degli autoveicoli per i quali la tassa è dovuta;
d. trasmettere all’AFD i dati necessari per la riscossione della tassa;
e. versare la tassa all’AFD entro il termine di pagamento.
2L’autorizzazione può essere vincolata ad altre condizioni.
3I fornitori del SET ricevono un compenso per le proprie prestazioni di rilevamento e trasmissione dei dati nonché di riscossione della tassa fornite all’AFD. Il DFF ne stabilisce l’entità. Esso può prevedere una provvigione di riscossione.
Art. 26d Obblighi della persona assoggettata al pagamento della tassa
1Il conducente deve provvedere al durevole funzionamento dell’apparecchio di rilevazione.
2La persona assoggettata al pagamento della tassa deve assicurarsi che i dati trasmessi al fornitore del SET e necessari per la riscossione della tassa siano corretti.
3Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rilevazione è difettoso all’entrata in Svizzera.
4Se durante la corsa in Svizzera il conducente constata che l’apparecchio di rilevazione è difettoso, all’uscita dalla Svizzera deve segnalarlo a un ufficio doganale occupato.
Art. 26e Tassazione
1
Il fornitore del SET trasmette all’AFD i dati necessari per la riscossione della tassa.
2
L’articolo 23 è applicabile per analogia.
3
L’AFD notifica, in forma cartacea o elettronica, la decisione d’imposizione alla persona assoggettata al pagamento della tassa. Il fornitore del SET è autorizzato a ricevere la notificazione.
Art. 26f Fatturazione
L’AFD fattura al fornitore del SET la somma di tutte le tasse imposte per le corse rilevate con i suoi apparecchi. La fatturazione avviene al massimo una volta a settimana.
Titolo dopo l’art. 26f
Sezione 4: Autoveicoli senza apparecchio di rilevazione
Art. 27 Obblighi del conducente
1Il conducente deve dichiarare i dati necessari alla riscossione della tassa all’entrata e all’uscita. La distanza percorsa determinante è quella indicata dall’odocronografo.
2Del rimanente sono applicabili gli articoli 22 capoverso 1bise 23 capoverso 3.
Art. 28 cpv. 3
3Abrogato