Progetto

Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 5 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Art. 16 cpv. 4

4Abrogato

Art. 19 cpv. 1

1Oltre all’apparecchio di rilevazione, il conducente deve sempre avere con sé un modulo di registrazione da utilizzare in caso di guasto o disfunzione dell’apparecchio oppure di messaggi d’errore da parte dell’apparecchio. Il modulo è messo a disposizione dall’AFD.

Art. 22 cpv. 1bis

1bisSe il calcolo della tassa deve avvenire sulla base del peso inferiore conformemente all’articolo 13 capoverso 7, la persona assoggetta al pagamento della tassa deve presentare una domanda per ogni periodo di tassazione. Tale domanda deve essere presentata entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di tassazione in questione. Se entro questo termine non viene presentata alcuna domanda, la tassa è calcolata sulla base del peso determinante secondo l’articolo 13 capoversi 1–6.

Art. 24 cpv. 1 e 4

1Il periodo di tassazione è il mese civile.

4Abrogato

Art. 25 Riscossione della tassa

1L’AFD invia una decisione d’imposizione in forma cartacea o elettronica alla persona assoggettata al pagamento della tassa.

2La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione.

3L’importo fissato della tassa deve essere pagato entro 30 giorni dall’emanazione della decisione d’imposizione. Se il termine non è osservato, sull’importo scoperto è dovuto un interesse.

4Il DFF fissa i tassi d’interesse.

5Esso stabilisce inoltre:

a. i casi in cui non viene riscosso un interesse moratorio;

b. l’importo entro il quale esigui tassi d’interesse moratorio e rimuneratorio non vengono riscossi o non vanno versati.

Titolo dopo l’art. 25

Capitolo 4a: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni in caso di autoveicoli esteri

Sezione 1: Principio

Art. 25a

Le persone assoggettate al pagamento della tassa per veicoli immatricolati all’estero (autoveicoli esteri) possono rilevare i dati necessari alla riscossione della tassa come segue:

a. con un apparecchio di rilevazione autorizzato dall’AFD;

b. con un apparecchio di rilevazione interoperabile di un servizio europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull’uso delle strade (Servizio europeo di telepedaggio; fornitore del SET); o

c. senza apparecchio di rilevazione.

Titolo dopo l’art. 25a

Sezione 2: Autoveicoli con apparecchio di rilevazione autorizzato dall’AFD

Art. 26

1Il conducente del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l’apparecchio di rilevazione autorizzato dall’AFD con una carta chip rilasciata dall’AFD subito dopo il ricevimento, ma al più tardi prima della successiva entrata in Svizzera. Su richiesta, l’AFD può rilasciare una carta chip per il rimorchio.

2Del rimanente sono applicabili gli articoli 15–19, 21, 22 capoversi 1bise 2, 23 capoverso 3 nonché 25 capoverso 1.

3Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rilevazione è difettoso all’entrata in Svizzera.

Titolo dopo l’articolo 26

Sezione 3: Autoveicoli esteri con apparecchio di rilevazione interoperabile di un fornitore del SET

Art. 26a Principio

1È possibile incaricare un fornitore del SET del rilevamento dei dati necessari alla riscossione della tassa nonché del pagamento della tassa se:

a. il fornitore del SET è autorizzato dall’AFD a fornire il servizio in Svizzera;