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Consultazione 2017/49: Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP) · 5 pagine

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Art. 29 cpv. 2, 2bis, 2tere 2quater

2L’AFD designa i mezzi di pagamento autorizzati e gli appositi uffici doganali. Per il pagamento della tassa possono essere accettate carte di credito, di addebito e carte-carburante.

2bisL’AFD può ricorrere a fornitori di carte-carburante per la riscossione della tassa se questi:

a. hanno sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera;

b. forniscono la prova che soddisfano le prescrizioni tecniche e operative del DFF;

c. prestano la garanzia necessaria a copertura della tassa.

2terIl DFF fissa le prescrizioni tecniche e operative.

2quaterI fornitori di carte-carburante ricevono un compenso per le proprie prestazioni di riscossione della tassa fornite all’AFD. Il DFF ne stabilisce l’entità. Esso può prevedere una provvigione di riscossione.

Art 36 cpv. 1bis, frase introduttiva

1bisOltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nonché di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie a essa correlati, fatti salvi gli articoli 36a e 36b:

Art. 40 cpv. 5

5Per l’imposizione fiscale del traffico motorizzato da parte dei Cantoni è determinante l’indice totale della tassa sui veicoli a motore. L’AFD accerta annualmente tale indice sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione federale delle finanze e dell’Ufficio federale di statistica.

Art. 45 cpv. 4

4Per prestazioni straordinarie le autorità d’esecuzione riscuotono tasse secondo le loro proprie disposizioni.

Art. 50a cpv. 3

3Il ricorso contro le decisioni dell’autorità d’esecuzione cantonale è retto dall’articolo 23 LTTP.

Art. 52 cpv. 2 lett. b e c

2Le domande di condono sono di competenza:

b. dell’AFD per i veicoli esteri e svizzeri da essa tassati.

c. Abrogato

II

L’ordinanza del 4 aprile 20072 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane è modificata come segue:

Allegato, cifra 11

Cifra Tassa

11 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) o tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP)

11.1 Un emolumento è riscosso per:

11.11 il rilascio:

11.111 – (immediato) di prove del pagamento (quietanza TTPCP, fr. 10.–

certificato TTPCP) all’uscita dalla Svizzera per prova

11.112 – di duplicati di documenti in correlazione con la fr. 20.–

riscossione della TTPCP e della TFTP per documento

11.12 altre attività in correlazione con la riscossione della TTPCP

o della TFTP per:

11.121 – la correzione di dichiarazioni e tassazioni a causa di emolumento

dimenticanze della persona assoggettata al pagamento secondo la cifra 1

della tassa

11.122 – l’accettazione di fideiussioni generali a titolo di garanzia emolumento

di un conto TTPCP o PCD secondo la cifra 6

11.123 – il rilascio delle attestazioni di conformità da parte delle fr. 20. –

officine di montaggio per attestazione

11.13 le restituzioni emolumento

secondo la cifra

8.13, tenuto conto

della cifra 8.34

11.14 la riscossione posticipata della TFTP nel traffico di linea: emolumento

onere supplementare a causa della presentazione in ritardo secondo la cifra 1

della dichiarazione

11.2 Nessun emolumento è riscosso per:

2 RS 631.035