Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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8 Aspetti giuridici

8.1 Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale che approva e traspone i due accordi del Consiglio d’Europa si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che autorizza la Confederazione a stipulare trattati internazionali. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a ratificare tali trattati. In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’approvazione compete all’Assemblea federale.

Sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali indenunciabili di durata indeterminata che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale oppure comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione delle quali è necessaria l’emanazione di leggi federali289. Entrambi i presenti accordi sono di durata indeterminata, possono essere denunciati e non prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale. L’adesione richiede tuttavia alcune modifiche del Codice penale. Il decreto d’approvazione sottostà pertanto a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. In virtù dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà a referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato. Le disposizioni legali proposte dal progetto attuano da un lato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo con il Protocollo addizionale e dall’altro il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Una separazione non sarebbe sensata. I progetti di legge si fondano sugli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 Cost.

8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’adesione ai due accordi del Consiglio d’Europa e le modifiche proposte al diritto svizzero sono in sintonia con gli impegni internazionali della Svizzera290. Nel contesto internazionale rappresentano una chiara adesione del nostro Paese a una lotta efficace contro il terrorismo e a una cooperazione internazionale che salvaguarda i diritti dell’uomo e gli impegni derivanti dal diritto internazionale umanitario.

289 Art. 141 cpv. 1 lett. d Cost

290 Vedi anche cap. 1.