Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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ni. Tuttavia, l’articolo 74 non prevede nell’attuale formulazione la competenza federale per il perseguimento penale e commina pene inferiori a quelle della legge che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate; circostanze queste che possono portare all’esclusione della competenza federale e a una comminatoria inferiore (pena detentiva di tre anni invece di cinque) nei procedimenti penali aperti dopo il 2018 e che non includono tra le fattispecie anche il sostegno o la partecipazione a un’organizzazione criminale.

Sebbene non si crei una lacuna di diritto penale, dato che la punibilità resta garantita, una tale cesura delle competenze e della pena lancerebbe un segnale errato e inopportuno nell’attuale contesto sociale e di politica di sicurezza. Senza contare che la modifica delle competenze risulterebbe inefficiente.

Di conseguenza, è previsto che il Consiglio federale sottoponga in tempi utili al Parlamento un progetto di legge separato volto a prolungare la validità della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate. Questa proroga della validità deve essere coordinata con la presente proposta di modifica dell’articolo 74 LAIn287. Dopo l’entrata in vigore della revisione del divieto di organizzazioni non vi sarà più motivo di mantenere in vigore la legge che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, che sarà quindi sostituita dalla presente revisione.

5 Interventi parlamentari

Si chiede al Parlamento lo stralcio dei seguenti interventi parlamentari:

14.4187 mozione Glanzmann-Hunkeler dell’11 dicembre 2014 (Ratifica immediata della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo), accolta dal Parlamento;

15.3008 mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 10 febbraio 2015 (Articolo 260ter del Codice penale. Modifica), accolta dal Parlamento.

6 Ripercussioni

6.1 Per la Confederazione e i Cantoni

L’estensione della punibilità conseguente all’attuazione e alla ratifica dei due accordi del Consiglio d’Europa e all’introduzione o modifica delle disposizioni penali non è tale da portare a un considerevole aumento dei casi penali connessi alla lotta al terrorismo. Le esperienze acquisite dalle autorità di perseguimento penale e dai giudici nei mesi scorsi hanno mostrato che con gli strumenti di diritto penale in vigore è possibile perseguire sia gli atti di terrorismo veri e propri, sia gli atti preparatori come, ad esempio, il sostegno in senso lato o i viaggi a fini terroristici. Dal punto di vista pratico non si prevede un’estensione della punibilità ad attività finora considerate legali.

Diversi sono invece gli effetti per l’assistenza giudiziaria in materia penale: i nuovi accordi richiedono tempi di risposta celeri dato che il successo delle misure di

287 Probabilmente la presente revisione non sarà ancora enrata in vigore alla scadenza della legge che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate.