Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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assistenza giudiziaria dipende in particolare dalla rapidità con cui sono pronunciate e attuate. Ai sensi della Convenzione, le Parti, tenuto debitamente conto delle loro possibilità, si prestano assistenza e sostegno reciproco per contrastare più efficacemente la commissione dei reati di terrorismo attraverso sforzi congiunti di carattere preventivo. Inoltre, l’UFG provvederà a prendere le necessarie misure provvisorie anche autonomamente, in base alle modalità con cui riceverà le informazioni. La prevenzione degli atti terroristici non può tollerare alcun ritardo.
Le statistiche mostrano un aumento generalizzato delle domande in entrata nel settore dell’assistenza giudiziaria in materia penale. Le domande di assunzione delle prove sono aumentate del 46 per cento negli ultimi 10 anni, le domande di estradizione alla Svizzera del 73 per cento e le domande di estradizione all’estero dell’81 per cento. Parallelamente la Svizzera ha assunto negli ultimi anni una serie di impegni supplementari nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale, che comportano nuovi compiti e domande più complesse per l’UFG. In passato, le autorità competenti hanno cercato di assolvere questi nuovi compiti e l’onere di lavoro aggiuntivo per lo più con i mezzi a disposizione; all’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non è stato creato alcun posto supplementare ai fini della lotta al terrorismo. Con le risorse attuali non è possibile far fronte a un ulteriore aumento del numero di casi e della rapidità con cui vanno elaborati. Il principio di celerità e l’aumento dell’onere degli ultimi anni vanno onorati incrementando le risorse di personale. È presumibile che il numero di domande di assistenza giudiziaria internazionale che l’UFG dovrà trattare nei prossimi anni aumenterà in modo analogo agli ultimi dieci anni. I motivi risiedono nei legami sempre più stretti a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera, dell’economia e della società, che negli ultimi tempi offrono nuove possibilità di azione anche alla criminalità transfrontaliera. I crimini, in particolare quelli legati al terrorismo, assumono una dimensione sempre più internazionale che richiede un approccio transfrontaliero per il perseguimento. Attualmente, nulla sembra interrompere questa tendenza. L’ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale ha attualmente 36,5 posti a tempo pieno. L’esperienza e l’evoluzione del numero di casi negli ultimi dieci anni, indicano che in questo ambito direzionale, a seconda del gruppo, il carico di lavoro tende ad aumentare annualmente dal 5 al 10% considerando gli strumenti di assistenza giudiziaria già esistenti. Ad essi si aggiungeranno altre domande ai sensi della Convenzione e del Protocollo e delle nuove disposizioni per l’assistenza giudiziaria dinamica. Entro cinque anni bisognerà quindi affrontare tra il 25 e il 50% dei casi in più rispetto ad oggi. Per gestire almeno in parte questo incremento, secondo le stime attuali, sarà necessario aumentare il numero di equivalenti a tempo pieno a 5 (13% della forza lavoro attuale nell’ambito direzionale).
Il potenziamento delle competenze MROS influirà sulle risorse di quest’ultimo. Le richieste di informazioni agli intermediari finanziari, sulla base di domande o di informazioni trasmesse spontaneamente dalle controparti estere amplierà le attività di MROS sotto diversi aspetti.
Innanzitutto, andranno elaborate richieste che al momento MROS rifiuta, ovvero circa il 60 per cento della domande dall’estero. In particolare, l’Ufficio di comunicazione non potrà più semplicemente interrogare le proprie banche dati, ma dovrà ottenere i documenti necessari dagli intermediari finanziari. In seguito diventerà attivo su due fronti. Dovrà analizzare la documentazione ottenuta e ricavarne le informazioni richieste dai partner esteri, che secondo l’articolo 30 capoverso 3 LRD vanno trasmesse sotto forma di rapporto; la semplice trasmissione dei documenti