Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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di cui al nuovo articolo 260sexiesCP277, la misura dell’espulsione obbligatoria (art. 66a cpv. 1 CP) è estesa alle infrazioni dell’articolo 260sexiesCP e dell’articolo 74 LAIn, e si provvede alle necessarie modifiche redazionali dell’articolo 72 CP per quanto riguarda la confisca di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale o terroristica.
Nel Codice di procedura penale278 vanno adeguate alle modifiche del Codice penale e della legge sulle attività informative279 le categorie di reati riguardanti giurisdizione federale (art. 24 cpv. 1), tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale (art. 172 cpv. 2) e misure di sorveglianza segrete (art. 269 cpv. 2 e art. 286 cpv. 2).
L’articolo 27a CPM280 corrisponde all’articolo 28a CP sulla tutela delle fonti e deve essere analogamente modificato per includere nell’elenco dei reati il nuovo l’articolo 260sexiesAP-CP. Il presente progetto offre anche l’opportunità di includere l’articolo 260quinquiesCP nell’elenco dell’articolo 27a capoverso 2 lettera b CPM, una modifica che era stata dimenticata in occasione dell’attuazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo281 e che va ora corretta. Si procede inoltre alle necessarie modifiche redazionali dell’articolo 52 CPM sulla confisca di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale o terroristica.
Infine, nella legge sul riciclaggio di denaro282 vanno apportati, oltre alle modifiche materiali già citate283, i necessari adeguamenti redazionali derivanti dalle modifiche proposte per l’articolo 260terCP284.
4.6.6 Durata di validità della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate
La legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, entrata in vigore il 1° gennaio 2015285, è stata adottata come legge limitata nel tempo286 e vale fino al 31 dicembre 2018. Come illustrato al capitolo 4.3, la nuova legge sulle attività informative entrerà presumibilmente in vigore già prima e, a partire da quel momento, il Consiglio federale sarà in grado sulla base dell’articolo 74 LAIn di vietare tali organizzazioni o raggruppamenti mediante decisione e quindi di punire penalmente la partecipazione, il sostegno, il reclutamento, la propaganda o altri tipi di promozione riguardanti tali organizzazio-
277 Data la reticenza finora usuale nel definire eccezioni alla disposizione sulla tutela delle fonti (art. 28a cpv. 2 lett. b CP) ci si astiene dall’inserire le infrazioni all’art. 74 AP-LAIn nel relativo elenco dei reati.
278 RS 312.0
279 Anche se nel caso dell’art. 74 cpv. 4bis AP-LAIn si tratta di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP).
280 RS 321.0
281 Messaggio del 26 giu. 2002 concernente le Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo nonché la modifica del Codice penale e l’adeguamento di altre leggi federali (FF 2002 4815).
282 RS 955.0
283 Cfr. cap. 4.5
284 LRD: art. 6 cpv. 2 lett. b, art. 8a cpv. 2 lett. b, art. 9 cpv. 1 e 1bis, art. 15 cpv. 5, art. 16 cpv. 1, art. 23 cpv. 4, art. 27 cpv. 4, art. 29a cpv. 1.
285 RS 122
286 Cfr. al riguardo i commenti al cap. 4.3.1.