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Consultazione 2017/79: Approvazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società · 10 pagine
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d’Europa, alle altre Parti e a ogni Stato non membro e alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell’articolo 19.
c. Il comitato esaminerà ogni emendamento proposto e presenterà al Comitato dei Ministri per l’approvazione il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei rappresentanti delle Parti. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l’accettazione.
d. Ogni emendamento entrerà in vigore, nei confronti delle Parti che l’hanno accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che lo accetterà in seguito, l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.
Articolo 23 Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, a ogni Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione e alla Comunità Europea che abbia aderito o sia stata invitata ad aderire:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 18, 19 e 20;
d. ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione conformemente all’articolo 22 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
e. ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativo alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Faro, il 27 ottobre 2005, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati a aderirvi.