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Consultazione 2017/79: Approvazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società · 10 pagine

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Articolo 19 Adesione

a. Dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato

dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa dalla maggioranza prevista dall’articolo 20, lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.

b. Per ogni Stato aderente, o per la Comunità Europea in caso di adesione, la

presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 20 Applicazione territoriale

a. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento

di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione.

b. Ogni Stato può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichia-

razione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.

c. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere

ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di sei mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 21 Denuncia

a. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione,

mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

b. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo sca-

dere di un periodo di sei mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 22 Emendamenti

a. Ogni Parte e il comitato di cui all’articolo 16 possono proporre emendamenti

alla presente Convenzione.

b. Ogni proposta di emendamento è notificata al Segretario Generale del Con-

siglio d’Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio