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Consultazione 2017/79: Approvazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società · 10 pagine

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– promuovere l’applicazione intersettoriale della presente Convenzione, collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d’Europa;

– riferire al Comitato dei Ministri delle proprie attività.

Il comitato può fare partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.

Articolo 17 Cooperazione attraverso le attività di monitoraggio

Le Parti si impegnano a cooperare tra loro e attraverso il Consiglio d’Europa nel perseguire gli obiettivi e i principi della presente Convenzione, segnatamente nel promuovere il riconoscimento del patrimonio culturale comune dell’Europa:

a. attuando strategie di collaborazione aderenti alle priorità identificate nel processo di monitoraggio;

b. promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere e sviluppando reti per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie;

c. scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi;

d. informando l’opinione pubblica sugli obiettivi e l’attuazione della presente Convenzione.

Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.

Capitolo V Clausole finali

Articolo 18 Firma ed entrata in vigore

a. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

b. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

c. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.

d. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.