Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/82: Introduzione dell'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego · 6 pagine

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Rapporto revisione LBDI

1 Situazione iniziale

La legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI, RS 946.202) disciplina le condizioni per l’esportazione, l’importazione, il transito e la mediazione di beni a duplice impiego, di beni militari speciali e di beni strategici. La Svizzera coordina il suo controllo degli scambi commerciali a livello internazionale con gli Stati partner della Convenzione sulle armi chimiche (CAC, RS 0.515.08) e nel quadro di quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni: il gruppo Australia, il gruppo dei Paesi fornitori di prodotti nucleari, il regime di controllo delle tecnologie balistiche e l’intesa di Wassenaar. All’interno di questi regimi gli Stati partner negoziano consensualmente gli elenchi dei beni che vengono recepiti nelle rispettive legislazioni nazionali e utilizzati per determinare i beni da sottoporre ai controlli. I criteri su cui si basa il rifiuto dell’autorizzazione a esportare determinati beni vengono definiti dai singoli Paesi partner nelle legislazioni nazionali.

In Svizzera gli elenchi dei beni concordati tra gli Stati vengono trasposti dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) negli allegati 1–3 dell’ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI, RS 946.202.1) sulla base dell’articolo 22 capoverso 2 LBDI. Secondo l’articolo 3 lettera a LBDI i beni comprendono merci, tecnologie e software. Nel dicembre del 2013 gli Stati partner dell’intesa di Wassenaar hanno deciso di assoggettare ai controlli all’esportazione altri beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili, tra cui beni informatici quali software di intrusione, sistemi di sorveglianza delle comunicazioni su rete funzionante con protocollo Internet o apparecchiature di intercettazione dell’identità internazionale di utente di telefonia mobile (IMSI catcher), che in Svizzera sono contenuti nell’allegato 2 dell’OBDI per via del loro possibile impiego civile e militare e sono quindi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione.

I beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili possono essere un mezzo efficace per combattere il terrorismo e la criminalità organizzata; nel contempo c’è tuttavia il rischio che vengano usati dai destinatari finali come strumento di repressione. Il 13 maggio 2015 il Consiglio federale ha emanato un’ordinanza basata direttamente sulla Costituzione relativa all’esportazione e all’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (RS 946.202.3, di seguito: OICoM). L’articolo 6 OICoM stabilisce che l’autorizzazione all’esportazione e all’intermediazione è rifiutata se vi sono ragioni di supporre che il bene venga utilizzato come strumento di repressione (n. EXE 2015.0877). Trattandosi di un’ordinanza basata direttamente sulla Costituzione, la durata di validità dell’OICoM è limitata a quattro anni conformemente all’articolo 7c capoverso 2 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). L’ordinanza non sarà più in vigore a partire dal 12 maggio 2019.

Che l’OICoM sia necessaria lo dimostra l’esempio dell’IMSI catcher, un dispositivo che simulando una stazione di base intercetta le comunicazioni di tutti i telefoni cellulari compresi nel suo raggio d’azione. Chi utilizza un IMSI catcher può quindi localizzare cellulari, ascoltare telefonate e leggere, manipolare o bloccare SMS. Le suddette azioni e il rilevamento di dati personali resi in questo modo possibili rischiano di essere impiegati come strumento di repressione (per esempio censura o sorveglianza e persecuzione degli oppositori politici) allo scopo di soffocare la resistenza.

Come autorità che rilascia le autorizzazioni per l’esportazione di IMSI catcher, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) è pertanto tenuta a verificare caso per caso

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