Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/82: Introduzione dell'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego · 6 pagine
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Rapporto revisione LBDI
dell’autorizzazione di esportazione e di intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili:
«Il Consiglio federale disciplina il rifiuto dell’autorizzazione d’esportazione e di mediazione di beni a duplice impiego secondo l’articolo 2 capoverso 2 che possono essere usati per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili.»
I contenuti dell’OICoM dovranno essere interamente trasposti in un’ordinanza distinta, di conseguenza oltre al rifiuto delle autorizzazioni andrebbero disciplinate a livello di ordinanza anche le disposizioni penali. Come è avvenuto finora, l’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili sarà rifiutata se vi sono ragioni di supporre che i beni siano utilizzati dal destinatario finale come strumento di repressione. Oltre a questo dovranno essere validi come finora i motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI (applicati tramite l’articolo 6 OBDI).
Il termine «beni» comprende merci, tecnologie (compreso il know-how) e software; pertanto si può fare a meno di distinguere tra beni materiali e immateriali. Dato che la tecnologia evolve molto rapidamente rendendo necessarie modifiche agli elenchi dei beni (tra cui la riclassificazione dei beni) si prevede di rinviare in futuro non più ai numeri di controllo delle esportazioni ma direttamente alle categorie 4 e 5 dell’allegato 2 OBDI comprendenti i beni utilizzati a scopo civile e militare della tecnologia dell’informazione (calcolatori, telecomunicazioni, sicurezza dell’informazione). In tal modo non è necessario creare una nuova categoria di beni o un elenco dei beni nazionale.
3 Diritto comparato
In Svizzera il controllo dei beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili si basa sugli elenchi di beni dell’intesa di Wassenaar. I nuovi elenchi vengono negoziati dai 41 Stati partner sulla base delle proposte nazionali e approvati consensualmente dall’Assemblea plenaria. Nel dicembre del 2013 a questi elenchi sono stati aggiunti i beni attualmente contenuti nella OICoM e pertanto soggetti alle procedure di autorizzazione nazionali anche per l’esportazione da tutti gli altri Stati partner. Lo scambio con partner internazionali consente alla Svizzera di individuare tempestivamente nuovi beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili e di adottare misure.
I singoli Stati partner sono comunque liberi di decidere se autorizzare o meno nel singolo caso l’esportazione di un bene. Come tutti gli altri Stati partner anche la Svizzera ha in qualsiasi momento la possibilità di formulare proposte a livello tecnico e politico e contribuire in tal modo ad armonizzare i controlli delle esportazioni.
La UE è il partner commerciale più importante della Svizzera. Eccetto Cipro, tutti gli Stati membri dell’UE sono anche Stati partner dell’intesa di Wassenaar, i cui elenchi dei beni vengono regolarmente ripresi dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Il regolamento illustra anche gli aspetti da tener presenti nell’esportare i beni, ma non menziona in maniera diretta la repressione. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di
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