Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/82: Introduzione dell'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego · 6 pagine
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Rapporto revisione LBDI
il destinatario finale e il previsto impiego finale. Ciò rappresenta un contributo alla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata (per es. nell’ambito del traffico di droga e della tratta di esseri umani o della pedopornografia), il quale tuttavia non deve limitare eccessivamente la sfera privata, l’accesso alle informazioni, la comunicazione e la libertà di opinione e di movimento degli individui. Se la Svizzera vuole mantenere la credibilità del suo operato a livello internazionale nel quadro della propria politica estera e di sicurezza (anche per quanto riguarda la non proliferazione), è necessario procedere in maniera mirata contro l’impiego abusivo dei beni in questione. Il Consiglio federale ritiene inoltre che la mancanza della possibilità, sul piano giuridico, di rifiutare l’autorizzazione di esportazione di un bene se vi sono ragioni di supporre che sia impiegato in maniera abusiva da parte dell’utilizzatore finale possa avere effetti negativi sull’immagine della piazza tecnologica e industriale svizzera. Una regolamentazione chiara per quanto riguarda l’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili nonché un esame approfondito di determinate esportazioni assicurano pertanto sia la continuità che la coerenza dell’impegno della Svizzera sul piano internazionale e tutelano la reputazione del nostro Paese e delle imprese elvetiche all’estero.
L’esperienza fatta con l’OICoM mostra che finora è stato necessario respingere solo un numero ridotto di domande. Gli effetti dell’ordinanza non sono pertanto in alcun modo paragonabili a un divieto di esportazione generale. Dalla sua entrata in vigore fino al 30 settembre 2017 sono state approvate 267 domande (per un valore complessivo di 22,3 mio. fr.), mentre sei (valore complessivo 1,6 mio. fr.), sono state respinte sulla base del criterio di cui all’articolo 6. Le domande respinte riguardavano in particolare l’esportazione di IMSI catcher e di apparecchiature e software per la decodifica e l’analisi di segnali radio. La SECO ha deciso d’intesa con i servizi federali citati all’articolo 27 capoverso 3 OBDI e dopo aver sentito il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). I richiedenti non hanno adottato i rimedi giuridici contro la decisione della SECO. Alla SECO non risulta inoltre che siano state avviate procedure penali legate a sospette violazioni dell’ordinanza.
Per garantire la regolamentazione delle autorizzazioni riguardanti l’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili anche dopo la scadenza del periodo di validità dell’ordinanza, il 10 maggio 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di avviare i lavori per integrare la LBDI e di sottoporgli un avamprogetto da porre in consultazione (n. EXE 2017.0798). L’obiettivo è inserire nella LBDI una formulazione che attribuisca al Consiglio federale la competenza di disciplinare a livello di ordinanza il rifiuto di un’autorizzazione di esportazione o di intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili.
2 La nuova normativa proposta
La LBDI contiene nell’articolo 6 (applicato tramite l’articolo 6 OBDI) un elenco esaustivo dei motivi che legittimano il rifiuto dell’autorizzazione di un’attività o dell’esportazione di beni militari speciali. L’impiego a scopi repressivi dei beni da parte dei destinatari finali non costituisce di per sé un motivo per rifiutare l’autorizzazione ai sensi della LBDI.
Il Consiglio federale propone ora di aggiungere un nuovo capoverso all’articolo 6 LBDI che gli attribuisca la competenza di disciplinare a livello di ordinanza il rifiuto
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