Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/82: Introduzione dell'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego · 6 pagine

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Rapporto revisione LBDI

emanare elenchi di beni nazionali supplementari1. Il Consiglio federale è anche a conoscenza delle proposte della Commissione europea del 28 settembre 2016 per la modifica del suddetto regolamento2 e segue le consultazioni all’interno degli organismi UE.

4 Ripercussioni

La trasposizione dell’OICoM nella legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego avrà effetti positivi. La base legale proposta consentirà all’Esecutivo di portare avanti le soluzioni che si sono finora dimostrate valide e di rispondere tempestivamente agli sviluppi rilevanti sul piano tecnologico, industriale e della politica di sicurezza. La regolamentazione del rifiuto dell’autorizzazione per quanto riguarda l’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili consente un’analisi caso per caso differenziata, intesa da un lato a impedire l’impiego abusivo di questi beni da parte del destinatario finale e dall’altro a ridurre al minimo i rischi per la reputazione della Svizzera e per i suoi attori economici. La disposizione proposta è inoltre in linea con l’operato della Svizzera a livello internazionale e sottolinea in maniera chiara la sua posizione contraria a qualsiasi impiego abusivo di tali beni.

Per quanto riguarda l’impiego di risorse, il Consiglio federale ritiene che il numero di domande di esportazione rimarrà pressoché invariato. La base legale proposta con il nuovo capoverso 3 dell’articolo 6 LBDI per l’emanazione di un’ordinanza non implica pertanto ulteriori ripercussioni in termini finanziari o di personale sulla Confederazione, l’economia, l’ambiente o la società.

1 Il 13 luglio 2015 in Germania è entrata in vigore la quarta ordinanza che modifica l’ordinanza sull’economia esterna, volta a introdurre l’obbligo di approvazione per quanto riguarda l’esportazione di beni destinati alla sorveglianza delle comunicazioni e l’obbligo di approvazione e di notifica relativi al supporto tecnico. La Germania ha inoltre introdotto un elenco nazionale per il controllo di beni rilevanti in materia di sorveglianza (n. 5A902-5E902). In questo modo intende colmare le lacune nell’ambito dei controlli dei beni utilizzati per la sorveglianza digitale.

2 Proposta di regolamento del 28 settembre 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso; 2016/0295 (COD). 401-07.2-00001 \ COO.2101.104.7.2617270 6/6