Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/83: Seconda tappa del Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi · 216 pagine
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Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi
Fase di negoziazione: I negoziati inizieranno, al più presto, subito dopo la comunicazione da parte della Nagra del sito per il quale preparare la DAM e, al più tardi, dopo la conclusione dell’esame della DAM da parte delle autorità. Lo scopo è quello di raggiungere un accordo contrattuale prima della consultazione in merito alla terza tappa e della divulgazione della DAM. I negoziati sulle indennità o i versamenti delle stesse non hanno alcuna influenza sulla verifica della DAM ad opera delle autorità in materia di sicurezza, né sulla decisione del Consiglio federale. In merito all'utilizzo, alla distribuzione e alla gestione delle indennità deciderà un’organizzazione ancora da istituire per la fase successiva al Piano settoriale, che opererà sotto l'egida della regione di ubicazione interessata. Le linee guida sulle trattative prevedono che un contratto di questo tipo entri in vigore solamente se le parti ai negoziati lo approvano entro due anni tramite le proprie procedure interne. Per l’approvazione i Comuni devono raggiungere le seguenti percentuali: 60% dei Comuni infrastrutturali e 60% dei Comuni della regione di ubicazione. In questo modo viene messo a disposizione un lasso di tempo sufficiente nel caso in cui i negoziati iniziassero al più presto.
Disciplina legale: Nel rapporto sull'adempimento del postulato UREK-N 13.3286 «Ripercussioni di un depositi in strati geologici profondi»391 (a seguire: rapporto in risposta al postulato), il Consiglio federale ha esaminato per l’ultima volta la questione relativa a una regolamentazione legale delle indennità, ed è giunto alla conclusione che questa non sia necessaria. Il Consiglio nazionale si è attenuto a questa posizione. La legislazione vigente non prevede l’obbligo per i responsabili dello smaltimento di versare le indennità. Tuttavia, dalla fine degli anni ‘90 gli studi sui costi dei responsabili dello smaltimento riportano un importo associato alle indennità. Il Consiglio federale tiene conto della volontà politica e sociale, che richiede di versare le indennità in una misura equa in base a quanto stabilito. La soluzione negoziata prevista nel PDGP presenta il seguente vantaggio: l’importo delle indennità può essere definito previa valutazione delle circostanze generali e in sinergia con le parti effettivamente interessate. Vista l’assenza di criteri di indicazione obiettivi, il Consiglio federale preferisce ancora questa soluzione a una regolamentazione legale. Se i negoziati non producono alcun esito o un contratto non entra in vigore per mancanza di approvazione, l’UFE rimane a disposizione delle parti ai negoziati.
Impiego delle indennità: Ai sensi delle linee guida sulle indennità, in merito all'utilizzo, alla distribuzione e alla gestione delle indennità e delle eventuali compensazioni deciderà un’organizzazione ancora da istituire per la fase successiva al Piano settoriale, che opererà sotto l'egida della regione di ubicazione interessata. Tale organizzazione riceve i versamenti dai responsabili dello smaltimento. I responsabili dello smaltimento non hanno rappresentanti all’interno di questa organizzazione. A tale proposito si veda anche il capitolo 3.7.10 a pagina 194.
Ai sensi delle linee guida sull’indennità, i Comuni hanno a disposizione una parte degli importi delle indennità da utilizzare a propria discrezione.
Perequazione finanziaria: Gli accertamenti preliminari392 dell’UFE hanno rivelato che le indennità per i depositi in strati geologici profondi non hanno influito direttamente sulla perequazione finanziaria né sulla compensazione degli oneri nei Cantoni di ubicazione. Si prevede di chiarire la questione sulle ripercussioni indirette mediante indagini più approfondite nel momento in cui si manifestano scenari plausibili per la ripartizione delle indennità. Potrebbero verificarsi ripercussioni indirette nel caso in cui,
391 UFE 2015 «Auswirkungen eines geologischen Tiefenlagers; Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 13.3286 UREK-N vom 9. April 2013» (Ripercussioni di un deposito in strati geologici profondi; rapporto del Consiglio federale in ottemperanza al postulato 13.3286 UREK-N del 9 aprile 2013).
392 Si veda UFE 2016 «Konzept VU - Konzept für die «Vertieften Untersuchungen (VU)» in Etappe 3 des Standortauswahlverfahrens für geologische Tiefenlager» (Concezione per le «indagini approfondite (IA)» nella terza tappa della procedura di selezione dei siti per depositi in strati geologici profondi), p. 21.