Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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giudicante competente per la decisione indipendente successiva, che propone al giudice dei provvedimenti coercitivi o a chi dirige il procedimento in sede di reclamo di ordinare la carcerazione di sicurezza (art. 364b AP-CPP). Dal momento che dopo l’arresto la procedura di carcerazione è retta per analogia delle disposizioni in vigore per la carcerazione di sicurezza, in particolare per quanto riguarda i limiti temporali, i requisiti dell’articolo 31 capoverso 3 Cost. sono adempiuti.
5.1.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Come specificato anche nel messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005148 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, numerosi strumenti elaborati in seno al Consiglio d’Europa e alle Nazioni Unite trattano questioni di diritto processuale penale. Quelli principali sono il Patto internazionale del 16 dicembre 1966149 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) e, a livello europeo, la Convenzione del 4 novembre 1950150 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Essi contengono una serie di garanzie, in gran parte coincidenti, che devono essere rispettate nella procedura penale. Finora è stata la CEDU a esercitare l’influenza maggiore sulla legislazione e sulla prassi di procedura penale a livello federale e cantonale.
Ai fini della presente revisione riveste particolare importanza il diritto della persona fermata di essere tradotta immediatamente dinanzi a un giudice o a un altro funzionario autorizzato all’esercizio dell’attività giudiziaria (art. 5 n. 3 CEDU, art. 9 par. 1 Patto ONU II), cui si aggiungono la legittimazione del pubblico ministero a interporre reclamo contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi relative alla carcerazione e la carcerazione di sicurezza ordinata nell’ambito della procedura per l’emanazione di una decisione indipendente successiva. Le modifiche previste a tal proposito sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera nella misura in cui la giurisprudenza li definisce con sufficiente chiarezza151.
148FF 2006 989, 1287.
149RS 0.103.2
150RS 0.101
151Cfr. il commento alle pertinenti disposizioni (n. Error! Reference source not found. e