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Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 18 pagine
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312.0 Avamprogetto
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
Modifica del [data]
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]1,
decreta:
I
Il Codice di procedura penale2 è modificato come segue:
Art. 19 cpv. 2 lett. b
2La Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale tribunale di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare:
b. i crimini e i delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l’internamento secondo l’articolo 64 CP3, un trattamento secondo l’articolo 59 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.
Art. 40 cpv. 1
1Se vi è contestazione fra le autorità penali del medesimo Cantone sul foro competente, decide il pubblico ministero superiore o generale oppure, in mancanza di siffatte funzioni, la giurisdizione cantonale di reclamo.
1FF ...