Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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emanata la decisione finale. La corrispondente decisione viene notificata all’avente diritto, che può impugnarla mediante ricorso (art. 80e e segg. AIMP). Nella procedura di assistenza giudiziaria e di ricorso, l’avente diritto può anche far valere che la documentazione e gli oggetti sequestrati non possono essere consegnati all’autorità di perseguimento penale estera al fine di proteggere un segreto.
Considerato quanto detto, in questa situazione l’apposizione di sigilli nella procedura di assistenza giudiziaria risulta superflua: al momento della perquisizione o del sequestro non vi è pericolo che l’autorità estera venga a conoscenza di fatti che non dovrebbe conoscere in virtù dell’interesse al mantenimento del segreto. Piuttosto va eventualmente chiarito, in sede di ricorso contro la decisione finale, cosa può essere portato a conoscenza dell’autorità di perseguimento penale estera.
La possibilità di apporre sigilli risulta necessaria soltanto in determinate situazioni: da un lato, quando l’autorità di perseguimento penale estera è presente durante l’atto di assistenza giudiziaria (p. es. perquisizione di un’abitazione o sequestro di mezzi di prova). Inoltre, l’autorità estera ha in certi casi la possibilità di venire a conoscenza dell’esito dell’atto di assistenza giudiziaria già prima della decisione finale (cernita dei documenti). Infine, la protezione garantita dall’apposizione di sigilli è necessaria anche nel caso in cui l’autorità svizzera competente per l’assistenza giudiziaria conduce, contemporaneamente alla procedura di assistenza giudiziaria, anche un procedimento penale (svizzero) per gli stessi fatti. Soltanto in questi casi sussiste il pericolo che, senza l’apposizione di sigilli, l’autorità di perseguimento che conduce il procedimento penale possa venire a conoscenza di un segreto protetto. Quindi nella procedura di assistenza giudiziaria l’apposizione di sigilli va permessa soltanto in questi casi.
Art. 30 cpv. 2 e 5
Oltre alle autorità cantonali, anche il MPC può presentare all’UFG domande di estradizione oppure di assunzione del perseguimento penale o dell’esecuzione, per cui nel capoverso 2 l’espressione «autorità cantonale» va sostituita con «autorità svizzera richiedente».
Capoverso 5: non pochi Stati esteri, soprattutto quelli che applicano la common law, richiedono obbligatoriamente la decisione di un giudice per poter ordinare determinate misure coercitive (p. es. sequestro di valori patrimoniali in sede di assistenza giudiziaria, disposizione della carcerazione in vista d’estradizione). In Svizzera, invece, la disposizione di misure coercitive nella fase istruttoria compete al pubblico ministero. Nella procedura di assistenza giudiziaria, la mancanza di una disposizione giudiziale può comportare che l’autorità estera richiesta rigetti la domanda di assistenza giudiziaria svizzera per motivi formali. Per questo motivo, il nuovo articolo 55a AP-CPP prevede la possibilità, in questi casi, di ottenere una decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi. Il nuovo capoverso 5 dell’articolo 30 AIMP va letto in questo contesto e obbliga l’UFG a informare l’autorità di perseguimento penale svizzera se lo Stato richiesto esige una decisione giudiziale per la misura di assistenza giudiziaria richiesta. Tale informazione permette all’autorità di perseguimento penale di avviare la procedura secondo l’articolo 55a AP-CPP. Questo è però possibile soltanto se la corrispondente domanda è presentata passando per l’UFG. Se invece il pubblico ministero tratta una domanda direttamente, deve accertare egli stesso la necessità di una corrispondente approvazione da parte del giudice dei