Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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4 Rapporto con il programma di legislatura
Il presente progetto è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 2016145 sul programma di legislatura 2015–2019 e nel decreto federale del 14 giugno 2016146 sul programma di legislatura 2015–2019.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
5.1.1 Competenza legislativa
L’articolo 123 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto penale e di procedura penale.
5.1.2 Conformità ai diritti fondamentali
Gli articoli 29–32 Cost. contengono diverse garanzie procedurali da intendersi come garanzie minime e pertanto in linea di massima intangibili (p. es. art. 30 cpv. 1 Cost; diritto di essere giudicato da un tribunale indipendente). Alcune garanzie possono essere limitate in applicazione analogica degli articoli 5 e 36 Cost. (p. es. art. 29 cpv. 2 Cost.; diritto di consultazione)147. La presente revisione tiene innanzitutto conto delle garanzie procedurali riguardanti la privazione della libertà. Ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 Cost., chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti a un giudice che decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Queste norme corrispondono sostanzialmente all’articolo 5 paragrafo 3 CEDU.
Per rispondere a tali esigenze il diritto vigente prevede che il pubblico ministero debba chiedere al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva al più tardi 48 ore dopo l’arresto dell’imputato (art. 224 cpv. 2). Il giudice deve decidere a sua volta entro 48 ore da quando ha ricevuto la richiesta del pubblico ministero (art. 226 cpv. 1), cioè entro 96 ore dall’arresto. Poiché questi termini conformi alla Costituzione non vengono modificati dalla presente revisione, in caso di reclamo del pubblico ministero possono passare al massimo 144 ore tra l’arresto dell’imputato e un suo eventuale rilascio da parte della giurisdizione di reclamo. Dal momento che la Corte EDU non si è ancora espressa chiaramente in materia (cfr. n. Error! Reference source not found.), questa durata appare conforme alla CEDU.
In relazione alla procedura per le decisioni indipendenti successive (art. 363 segg. CP), il Consiglio federale propone che l’autorità cui compete l’avvio della procedura possa disporre la carcerazione del condannato in determinati casi e proporre al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza (art. 364a AP-CPP). La stessa misura deve poter essere adottata anche dall’autorità
145 FF 2016 909, 1031
146 FF 2016 4605
147 Kiener/Kälin, Grundrechte, pag. 485 seg.