Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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2.5 Legge sull’organizzazione delle autorità penali
Art. 65 cpv. 2
Secondo il diritto vigente, nelle procedure penali della Confederazione è competente il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi della sede principale del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) o della sede distaccata in cui si svolge il procedimento. Da un lato, questa normativa pone difficoltà quando il MPC conduce un procedimento in lingua italiana nella sua sede di Berna. In questo caso risulta competente il giudice dei provvedimenti coercitivi di Berna, le cui lingue ufficiali sono il tedesco e il francese, mentre il dossier di cui deve occuparsi è in lingua italiana. Dall’altro lato, questa normativa risulta problematica quando è già stata promossa l’accusa dinnanzi al Tribunale penale federale di Bellinzona e poi viene chiesta la carcerazione di sicurezza (art. 229 CPP). In questo caso è competente il giudice dei provvedimenti coercitivi ticinese, che però in determinate circostanze deve prendere una decisione in procedimenti condotti in francese o tedesco.
Pertanto il capoverso 2 dichiara che, per i procedimenti condotti in lingua italiana dal Ministero pubblico della Confederazione nella sua sede di Berna, è competente il giudice dei provvedimenti coercitivi del Canton Ticino (lett. b). La frase introduttiva stabilisce inoltre che la competenza determinata per la procedura preliminare continua a sussistere anche una volta promossa l’accusa.
2.6 Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati
Art. 8a
La maggior parte dei Cantoni obbliga i propri dipendenti a denunciare i reati perseguibili d’ufficio di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività professionale. A seconda dell’organizzazione delle autorità cantonali, ciò può implicare un obbligo di denuncia da parte dei membri delle autorità che decidono in merito alla concessione di un indennizzo o di una riparazione morale secondo la LAV.
Questo risulta problematico se la vittima ha contattato il servizio prima che sia stato avviato un procedimento penale. In questo caso può succedere che, sebbene la vittima abbia volutamente rinunciato a sporgere denuncia, il procedimento penale venga comunque avviato perché i collaboratori dell’autorità competente per la riparazione morale e l’indennizzo sono venuti a conoscenza del reato attraverso il contatto con la vittima e sono quindi obbligati a denunciarlo.
Pertanto la legge sull’aiuto alle vittime va completata, stabilendo che i collaboratori delle competenti autorità cantonali non sottostanno all’obbligo di denuncia.
2.7 Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale
Art. 9
A differenza di quanto accade in un procedimento penale svizzero, per il quale sono stati concepiti gli articoli 246–248 CPP, nella procedura di assistenza giudiziaria l’autorità inquirente (estera) di norma non viene direttamente a conoscenza dei mezzi di prova acquisiti. Questi si trovano inizialmente soltanto presso l’autorità svizzera competente per l’assistenza giudiziaria, che di solito le trasmette all’autorità estera richiedente soltanto dopo che nella procedura di assistenza giudiziaria è stata