Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine

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5.4 Delega di competenze legislative

In più punti dell’avamprogetto è prevista una delega del potere legislativo al Consiglio federale, in primo luogo per la definizione dei precursori con accesso soggetto a restrizioni e dei rispettivi livelli di accesso; a tale proposito, è importante garantire la possibilità di un rapido adeguamento ai nuovi sviluppi in materia e di un’armonizzazione su scala internazionale. A livello di ordinanza devono essere altresì fissate quelle norme la cui concretizzazione comporterà un onere considerevole. Le seguenti disposizioni autorizzano quindi il Consiglio federale a emanare ordinanze sostitutive della legge:

- articolo 3 capoverso 1 (elenco dei precursori con accesso soggetto a restrizioni);

- articolo 3 capoversi 2 e 3 (definizione dei livelli di accesso);

- articolo 7 capoverso 3 (criteri per la revoca dell’autorizzazione di acquisto);

- articolo 12 (definizione dei requisiti in materia di etichettatura);

- articolo 22 (disposizioni d’esecuzione relative al sistema d’informazione);

- articolo 25 (definizione degli emolumenti).