Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine
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Valutazione
La base costituzionale offre un margine sufficiente per la regolamentazione dei precursori che va attuata principalmente tramite restrizioni di fornitura agli utilizzatori privati e l’istituzione di un servizio di contatto e di analisi. La sorveglianza del mercato e il perseguimento penale in materia di precursori incombono alla Confederazione.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Non vi sono disposizioni di diritto internazionale che obblighino la Svizzera a regolamentare l’accesso ai precursori. Le misure previste nell’ambito del presente avamprogetto permettono di raggiungere un’armonizzazione con la regolamentazione dell’UE (cfr. n. 1.4). Qualora si dovesse rinunciare alle misure previste, la Svizzera rimarrebbe l’unico Paese nel cuore dell’Europa in cui poter acquistare precursori senza alcuna restrizione, diventando così una fonte di approvvigionamento molto attrattiva per i criminali (cfr. n. 1.1.2).
Un aspetto su cui è necessario soffermarsi riguarda la compatibilità delle disposizioni proposte con l’accordo del 21 giugno 199939 sulla libera circolazione delle persone (ALC). Gli articoli 6 e 11 dell’avamprogetto prevedono che, per poter effettuare transazioni soggette all’obbligo di registrazione o autorizzazione, gli utilizzatori privati debbano essere domiciliati in Svizzera. Non è quindi rilevante la nazionalità di una persona, bensì il suo luogo di domicilio. Ciò significa che, rispetto ai cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera, non è prevista alcuna restrizione supplementare per i cittadini di un Paese dell’UE e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) domiciliati a loro volta in Svizzera. Non sussiste quindi alcuna discriminazione diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 2 ALC. Le norme previste sono compatibili con l’ALC anche per quanto concerne gli operatori economici di un Paese dell’UE e dell’AELS che forniscono servizi in Svizzera, i quali, non essendo utilizzatori privati, non sottostanno a restrizioni di alcun genere in caso di acquisto di precursori.
Va inoltre osservato che l’articolo 15 lettera e dell’avamprogetto prevede un accesso al Sistema d’informazione Schengen. Tuttavia, essendo un simile accesso consentito soltanto nel rispetto del principio della proporzionalità, esso dovrà essere limitato, a livello di ordinanza, alle segnalazioni di persone ai fini di estradizione nonché alle segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato. Del resto, l’accesso a questo sistema è rilevante soprattutto per il trattamento di segnalazioni di sospetto riguardanti persone provenienti dall’estero.