Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine

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5.3 Forma dell’atto

5.3.1 Atto a livello di legge

Il presente disciplinamento si prefigge di controllare il commercio dei precursori in modo da aumentare la probabilità di individuare e contrastare per tempo un uso abusivo di queste sostanze. Incentrata sul grande pubblico, la regolamentazione è tesa dunque a creare la base legale necessaria per lo svolgimento di indagini preliminari di polizia e l’utilizzo di banche dati di polizia. Una tale base legale è quindi indispensabile se non altro per motivi riconducibili alla legislazione in materia di protezione dei dati. Inoltre, la presente regolamentazione prevede sanzioni penali in caso di infrazione alle nuove disposizioni.

Di seguito, una spiegazione dei motivi per cui non è possibile inserire queste disposizioni in una legge federale già esistente.

5.3.2 Legislazione sugli esplosivi

La legislazione sugli esplosivi disciplina, in particolare in virtù di ragioni rilevanti in materia di polizia di sicurezza, l’impiego di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco. Per la sua esecuzione sono responsabili per lo più i Cantoni che, grazie al regime di autorizzazioni previsto (importazione, fabbricazione, commercio, acquisto, impiego, deposito) e a una rigorosa sorveglianza del mercato, sono in grado di realizzare in gran misura gli obiettivi prefissati. Mentre gli esplosivi convenzionali sono utilizzati principalmente in campo edile e industriale, i pezzi pirotecnici sono per lo più venduti in commercio e accesi in occasione di fuochi d’artificio privati e di altri eventi. Alcuni pezzi pirotecnici sono anche utilizzati in campo industriale e agricolo.

Il commercio al dettaglio è disciplinato dai Cantoni per mezzo di autorizzazioni di vendita e deposito, alcune delle quali limitate nel tempo (1° agosto, Capodanno ecc.): mentre gli esplosivi possono essere fabbricati e fatti brillare soltanto da chi è in possesso del relativo permesso d’uso, che si ottiene superando un esame, nel caso dei pezzi pirotecnici un simile permesso è necessario soltanto per alcune categorie considerate particolarmente pericolose. Quanto invece ai pezzi pirotecnici specificamente da spettacolo delle categorie F1–F3 (fuochi d’artificio), la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all’importatore e al venditore. È quindi possibile desumere che la LEspl disciplina soltanto specifici gruppi di utilizzatori e gli impieghi legittimi.

Anche l’uso di precursori di sostanze esplodenti è legittimo laddove è conforme all’uso inizialmente previsto (p. es. come fertilizzanti, disinfettanti o solventi). Tuttavia, benché in un primo momento possa dare l’impressione di un settore affine a quello degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici, il settore dei precursori di sostanze esplodenti si differenzia da questo in modo netto. Basti pensare, per esempio, al numero decisamente superiore di utilizzatori, alle dimensioni del mercato nonché ai gruppi di utilizzatori e al loro accesso al mercato. Per queste ragioni, estendere ai