Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine
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misure. Il progetto di legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) è teso proprio a potenziare gli strumenti a disposizione della polizia al di fuori dei procedimenti penali e integra il Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento nonché le modifiche al CP37 proposte dal Consiglio federale. Il presente avamprogetto di disciplinamento dei precursori di sostanze esplodenti dà seguito alla Strategia per la lotta al terrorismo contribuendo a garantire la sicurezza interna del nostro Paese e impedendo che la Svizzera venga utilizzata come base logistica per attacchi terroristici.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Per la regolamentazione dei precursori di sostanze esplodenti non esiste alcuna base costituzionale esplicita. Una legittimazione in tal senso risulta però dall’articolo 95 capoverso 1 della Cost., secondo cui la Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata, e dalle competenze intrinseche della Confederazione di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna. Questa legittimazione consente di sorvegliare il mercato dei precursori e di adottare le misure volte a prevenire atti terroristici.
Art. 95 cpv. 1 Cost.
Secondo l’articolo 95 capoverso 1 Cost., la Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Ciò significa che, qualora si rendano necessarie misure a tutela della salute, dell’ambiente o della sicurezza, è possibile limitare la libertà economica (art. 27 Cost.) a patto che non si intenda influenzare così facendo la concorrenza tra gli operatori economici.
Salvaguardia della sicurezza interna
Secondo la nuova prassi, rientra nelle competenze intrinseche della Confederazione emanare prescrizioni in materia di sicurezza interna. In questo contesto, la Confederazione adotta quindi le misure necessarie alla propria protezione e a quella della Svizzera e della sua popolazione38. Alla luce dei numerosi attacchi terroristici perpetrati nei Paesi limitrofi per mezzo di precursori di sostanze esplodenti, occorre che anche la Svizzera prenda le misure apposite per salvaguardare la sicurezza. Si tratta di un compito statale di primaria importanza nell’interesse della collettività nazionale che deve essere considerato come diritto costituzionale non scritto. Nell’ingresso delle pertinenti leggi federali figura sempre il rimando all’articolo 173 capoverso 2 Cost.
37 Cfr. avamprogetto sulla prevenzione del terrorismo posto in consultazione dal Consiglio federale il 21 giu. 2017.
38 Cfr. n. 2.2.3.4 del rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 mar. 2010. Sicurezza interna: chiarire le competenze; FF 2012 3973 segg.