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Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 16 pagine
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Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (Legge sui precursori, LPre)
del … Avamprogetto
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del …,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1 La presente legge si prefigge di prevenire che reati contro la vita e l’integrità delle persone o contro oggetti siano commessi con sostanze esplodenti preparate artigianalmente. Contribuisce a prevenire la commissione di simili reati all’estero.
2 Disciplina l’etichettatura di sostanze che possono essere utilizzate per preparare sostanze esplodenti, nonché l’acquisto, la detenzione, l’importazione, l’esportazione e l’uso di tali sostanze da parte di utilizzatori privati. Essa prevede la possibilità di segnalare avvenimenti sospetti e l’attuazione di misure di sensibilizzazione.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente legge s’intende per:
a. utilizzatore privato: ogni persona fisica o giuridica che non utilizza un precursore a fini di lucro, di formazione o di ricerca oppure nell’ambito di un’attività di pubblica utilità e che non lo mette a disposizione sul mercato;
b. precursori: ogni sostanza chimica che può essere utilizzata per preparare sostanze esplodenti, nonché i miscugli, le miscele e le soluzioni che la contengono;
c. sostanze esplodenti: ogni sostanza la cui esplosione può essere provocata mediante innesco senza apporto di aria e che è atta a mettere in pericolo la vita o l’integrità delle persone o a distruggere oggetti;
d. messa a disposizione sul mercato: ogni fornitura di un precursore sul mercato nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
RS ..........
1 RS 101 2017–......