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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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Ordinanza concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 maggio 20111 sulle designazioni «montagna» e «alpe» è modificata come segue:
Art. 7a Utilizzo delle designazioni «montagna» e «alpe» per singoli
ingredienti di origine agricola
1 Nella caratterizzazione di una derrata alimentare possono essere indicati ingredienti di origine agricola che adempiono le esigenze della presente ordinanza, anche se la derrata alimentare non adempie le esigenze di cui all’articolo 7.
2 L’indicazione può riferirsi esclusivamente agli ingredienti. I contrassegni ufficiali per prodotti di montagna e dell'alpe definiti in virtù dell'articolo 9 capoverso 3 non possono essere utilizzati.
3 Gli ingredienti di origine agricola non possono essere utilizzati insieme a ingredienti uguali che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.
Art. 8 cpv. 4 e 5
Abrogati
RS ........
1 RS 910.19
2017–......