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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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b. la verifica della procedura nel caso di situazioni di non conformità, di
opposizioni e di ricorsi.
2L’UFAG coordina la sua attività di vigilanza con quella del Servizio d’accreditamento svizzero (SAS).
3 Nel quadro della sua attività di vigilanza assicura il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 11.
4 Può sospendere o revocare l’autorizzazione di un ente di certificazione in virtù dell’articolo 11 capoverso 1 se un ente di certificazione non adempie le esigenze e gli obblighi. L’UFAG informa immediatamente il SAS della decisione.
5 Può emanare istruzioni all’attenzione degli enti di certificazione. Queste comprendono altresì un elenco di misure per l'armonizzazione delle procedure degli enti di certificazione in caso di irregolarità.
Art. 14b Ispezione annuale degli enti di certificazione
1 L'UFAG ispeziona annualmente gli enti di certificazione ammessi in Svizzera in virtù dell'articolo 11, se ciò non è garantito nel quadro dell’accreditamento.
Titolo prima dell’art. 15
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16 cpv. 6
6 I marchi contenenti la designazione «Alpi», depositati in buona fede prima del 1° gennaio 2011, possono continuare a essere impiegati per prodotti di cui all'articolo 3 capoverso 2 che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.
Art. 17 Disposizione transitoria della modifica del …
Enti di certificazione e di controllo già attivi prima dell’entrata in vigore della modifica del… nel quadro della presente ordinanza e accreditati in virtù dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a, si considerano autorizzati per le attività di cui all’articolo 11 capoverso 1.