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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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4. rispetto delle prescrizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.

Art. 12a Resoconto degli enti di certificazione

Gli enti di certificazione forniscono all'UFAG annualmente un rapporto recante le seguenti indicazioni:

a. l'elenco delle aziende controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» e «elaborazione»;

b. la quantità totale dei prodotti commercializzati con la designazione «montagna» o «alpe»;

c. il numero e il genere di irregolarità riscontrate e dei ritiri di certificati.

Titolo prima dell’art. 14

Sezione 5: Esecuzione

Art. 14 Competenze

1 Se le derrate alimentari sono interessate, gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.

2 Se le derrate alimentari non sono interessate, l’UFAG esegue la presente ordinanza secondo la legislazione agricola.

3 Nel quadro dell’esecuzione l’UFAG ha segnatamente i seguenti compiti:

a. tenere un elenco degli enti di certificazione accreditati o riconosciuti nel campo d'applicazione della presente ordinanza;

b.vigilare sugli enti di certificazione;

c. registrare le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte;

3 Può ricorrere a esperti.

5 I Cantoni notificano all’UFAG e agli enti di certificazione le infrazioni constatate.

Art. 14a Vigilanza sugli enti di certificazione

1 L'attività di vigilanza dell'UFAG comprende in particolare:

a. la valutazione delle procedure interne degli enti di certificazione riguardan-

ti i controlli, la gestione e l'esame dei fascicoli di controllo per quanto attiene al rispetto delle esigenze della presente ordinanza;

3 RS 235.1