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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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Art. 31 cpv. 3
3 La somministrazione di foraggio concentrato è autorizzata per i suini soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull'alpe e per le oche da pascolo soltanto a complemento del foraggio ottenuto da pascoli.
Art. 33 cpv. 2
2 La detenzione di oche da pascolo presuppone un piano di gestione secondo l'allegato 2 numero 2.
Art. 40 cpv. 2
Abrogato
Art. 47 cpv. 2 lett. d ed e nonché cpv. 3
2 È stabilito per le seguenti categorie:
d. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per CN.
e. Abrogata
3Abrogato
Art. 49 cpv. 2
2 Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d'estivazione è adeguato come segue:
a. se il carico supera il carico usuale in CN del 10-15 per cento, ma almeno di 2 CN, il contributo è ridotto del 25 per cento;
b. se il carico supera il carico usuale in CN di oltre il 15 per cento, ma almeno di 2 CN, non è versato alcun contributo;
c. se il carico è inferiore al carico usuale in CN di oltre il 25 per cento, il contributo è calcolato sulla base del reale carico.
Art. 55 cpv. 7
7 Se su una superficie di cui al capoverso 1 lettera a si trovano alberi che sono concimati, la superficie determinante per il contributo è ridotta di un'ara per albero concimato. È consentito concimare con letame o compost attorno agli alberi di al massimo cinque anni senza che la superficie determinante per il contributo sia ridotta.
Art. 58 cpv. 4 e 6
4 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni: