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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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a. trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempre-

ché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole; sui terreni da strame e sulle superfici sulle quali non è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari, non è ammesso il trattamento pianta per pianta o puntuale;

b. trattamenti fitosanitari nei pascoli boschivi su autorizzazione degli organi fore-

stali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d'utilizzazione vigenti;

c. trattamenti fitosanitari nei vigneti con biodiversità naturale conformemente

all'allegato 4 numero 14.1.4;

d. trattamenti fitosanitari per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi conforme-

mente all'allegato 1 numero 8.1.2 lettera b.

6Abrogato

Art. 72 Contributi

1 Sono versati i seguenti tipi di contributi per il benessere degli animali:

a. contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA);

b. contributo per l’uscita regolare all’aperto (contributo URA).

2 I contributi per il benessere degli animali sono versati per UBG e categoria di animali.

3 Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle rispettive esigenze di cui all’allegato 6.

4 Se un’esigenza di cui all’allegato 6 non può essere adempiuta a causa di un atto normativo dell’autorità o di una terapia temporanea ordinata per iscritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti.

5 Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone, su richiesta, può versare il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.

Art. 73 lett. d n. 3 e h

Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali:

d animali della specie ovina:

3. Abrogato

h. animali selvatici:

1. cervi,

2. bisonti.