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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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Art. 74 Contributo SSRA
1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti:
a. nei quali gli animali sono tenuti non fissati, in gruppi;
b. nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e
c. che dispongono di luce diurna naturale con un'intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un'illuminazione meno intensa.
2 Il contributo SSRA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 1-4 nonché 6-8, lettera b numero 1, lettera c numero 1, lettera e numeri 2-5 nonché lettere f e g.
3 Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo SSRA può essere fatto valere soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni.
Art. 75 Contributo URA
1 Per uscita regolare all'aperto s'intende l'accesso regolare all’aria fresca e alla luce del sole.
2 Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettere a-e nonché g e h.
3 Nei giorni in cui va concessa loro l’uscita al pascolo conformemente all’allegato 6, gli animali delle categorie di cui all’articolo 73 lettere a-d e h devono coprire una quota considerevole del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.
4 Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA può essere fatto valere soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.
Art. 76
Abrogato
Art. 78 cpv. 3
3 Per ettaro e dose, i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in «Suisse-Bilanz»