Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 73Fedlex · Rapporto esplicativo
5.4 Delega di competenze legislative
Il presente avamprogetto prevede alcune disposizioni relative alla delega di competenze legislative che consentono al Consiglio federale di emanare, per via d’ordinanza, le norme concrete di applicazione necessarie all’esecuzione della legge. Tali norme sono definite in modo sufficiente e preciso. Sono ugualmente oggetto di deleghe di competenze legislative i requisiti che necessitano di misure tecniche per essere applicati.
L’articolo 9 capoverso 3 incarica il Consiglio federale di disciplinare la forma e la lingua delle indicazioni obbligatorie che devono figurare su ogni imballaggio di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche con nicotina. Il Consiglio federale dovrà in particolare tenere conto dei vari tipi d’imballaggio dei prodotti. Questi aspetti tecnici e di dettaglio, che servono ad esempio a stabilire la fonte di caratteri delle avvertenze, dovranno essere inseriti in un’ordinanza di applicazione.
L’articolo 12 capoverso 2 delega al Consiglio federale la competenza di esentare determinati prodotti del tabacco destinati a essere fumati dall’obbligo di recare l’avvertenza prevista dal capoverso 1 lettera b. Il Consiglio federale determina inoltre il contenuto dell’avvertenza combinata di cui al capoverso 1 lettera c, ossia le avvertenze testuali abbinate alle fotografie e le informazioni sui servizi per smettere di fumare che devono figurare sugli imballaggi dei prodotti del tabacco destinati a essere fumati, oltre alle altre avvertenze. Visto il loro carattere molto tecnico, le varie serie di avvertenze combinate figureranno in un allegato dell’ordinanza del Consiglio federale.
L’articolo 14 capoverso 2 attribuisce al Consiglio federale la competenza di prevedere deroghe per determinati tipi d’imballaggi. Si tratterà in particolare di prevedere una collocazione adeguata per gli imballaggi cilindrici e quelli di tabacco tagliato.
L’articolo 16 capoverso 2 incarica il Consiglio federale di disciplinare la forma e la lingua del foglietto illustrativo che deve essere inserito negli imballaggi delle sigarette elettroniche con nicotina e dei prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati.
L’articolo 18 capoverso 2 incarica il Consiglio federale di disciplinare la collocazione, le dimensioni e la lingua dell’avvertenza che deve figurare sulla pubblicità per i prodotti del tabacco, le sigarette elettroniche con o senza nicotina e gli oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco.
L’articolo 21 capoverso 4 incarica il Consiglio federale di disciplinare le condizioni dettagliate dei test d’acquisto. Ovviamente, tali questioni procedurali relative allo svolgimento dei test d’acquisto devono essere di competenza del Consiglio federale.
L’articolo 22 capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a disciplinare le modalità di applicazione e di documentazione del controllo autonomo, conferendogli la possibilità di dichiarare obbligatorie determinate procedure di analisi. L’applicazione del principio del controllo autonomo da parte delle aziende che desiderano mettere a disposizione sul mercato un prodotto del tabacco richiede un disciplinamento corredato di dettagli e precisazioni che devono essere previste in un’ordinanza.
L’articolo 23 capoverso 4 attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire le modalità di notifica dei prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati, dei prodotti da fumo a base di erbe e delle sigarette elettroniche con nicotina.
Secondo l’articolo 25 capoverso 3, il Consiglio federale disciplina il contenuto e le modalità della notifica della composizione e delle emissioni dei prodotti del tabacco