Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 72Fedlex · Rapporto esplicativo

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente avamprogetto è compatibile con gli impegni della Svizzera risultanti dagli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e da altri accordi internazionali in materia di investimenti e di libero scambio. È altresì conforme agli impegni della Svizzera assunti nei confronti dell’Unione europea (UE) e agli obiettivi fissati nell’ambito della sua politica europea.

In quanto Paese membro dell’OMC la Svizzera, nell’adozione di regolamentazioni tecniche, è tenuta a prestare particolare attenzione al rispetto dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito Accordo OTS)111. Secondo l’Accordo OTS, i progetti di regolamenti tecnici nazionali devono essere notificati ai Paesi membri dell’OMC a determinate condizioni, soprattutto qualora il relativo contenuto tecnico diverga da quello delle norme, delle guide e delle raccomandazioni internazionali in materia oppure nel caso in cui non esistano disposizioni o norme internazionali in questo ambito o ancora qualora tali disposizioni o norme possano generare effetti significativi sul commercio112. La Svizzera è altresì tenuta, ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 2001113 che modifica la convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e in particolare il suo allegato H, a rispettare la procedura di comunicazione di progetti di regola tecnica qualora questi ultimi non recepiscano integralmente le norme internazionali o europee (art. 2 dell’allegato H). Conformemente alle regolamentazioni menzionate, il presente avamprogetto sarà comunicato per notifica ai Paesi membri dell’OMC e dell’AELS, parallelamente alla procedura di consultazione. Dato che la Svizzera non ha ratificato la FCTC, per il momento quest’ultima non è vincolante per il nostro Paese. Il punto 1.6.3 di questo messaggio offre una visione d’insieme delle disposizioni internazionali contenute nella convenzione summenzionata.

5.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente avamprogetto contiene disposizioni importanti sui diritti e gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e dei venditori di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche. Al momento della messa a disposizione sul mercato, i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche con nicotina devono in particolare soddisfare determinati requisiti in materia di composizione ed emissioni, etichettatura e avvertenze. Altre disposizioni secondarie, tecniche o di dettaglio, saranno disciplinate nell’ordinanza di applicazione.

111RS 0.632.20 allegato 1A.6

112Sul piano della legislazione nazionale, l’impegno svizzero a comunicare i suoi regola-

menti tecnici nel quadro dell’accordo OMC e dell’AELS trova riscontro nell’ordinanza del 17 giugno 1996 sulla notificazione (ON, RS 946.511).

113 RS 0.632.31