Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine

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costituzionale, ai fini del presente avamprogetto è fondamentale l’articolo 118 capoverso 2 lettera a Cost., che mira a proteggere i consumatori dal rischio di danni alla salute nell’impiego di determinati prodotti. Sostanzialmente la norma comprende l’impiego di oggetti di uso e consumo che possano rappresentare una minaccia alla salute. L’enumerazione di cui alla lettera a non ha carattere esaustivo110. Fondamentalmente sono menzionate tutte le merci e gli oggetti suscettibili di mettere in pericolo la salute, tra cui quelli più importanti nella vita quotidiana (derrate alimentari, agenti terapeutici, prodotti chimici ecc.). I prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche con nicotina rientrano indubbiamente tra gli oggetti suscettibili di mettere in pericolo la salute della popolazione.

L’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla lotta contro malattie trasmissibili fortemente diffuse e maligne dell’uomo e degli animali. I provvedimenti adottati dalla Confederazione devono essere destinati alla «lotta» contro le malattie, come indicato alla lettera b, o quanto meno alla riduzione dei fattori di rischio legati a tali malattie, come nel presente caso del consumo dei prodotti del tabacco. Per malattie fortemente diffuse si intendono segnatamente le malattie non trasmissibili, come le patologie cardiovascolari. L’appellativo «maligne» si riferisce infine alle malattie che mettono in pericolo la vita umana o incidono considerevolmente sulla salute, come i tumori.

Nell’ingresso dell’ap-LPTab è stato integrato l’articolo 95 capoverso 1 Cost. che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. La Confederazione dispone quindi di una piena competenza a disciplinare, in materia di polizia sanitaria, la messa a disposizione sul mercato di prodotti del tabacco da parte di soggetti economici privati nel rispetto dell’interesse generale macroeconomico svizzero.

Le misure del presente avamprogetto in materia di pubblicità possono comportare una limitazione della libertà di opinione e d’informazione (art. 16 Cost.), della libertà dei media (art. 17 Cost.) e della libertà economica (art. 27 Cost.). Tali misure devono essere calibrate in funzione dell’obiettivo di difesa dell’interesse pubblico e della protezione dei diritti fondamentali. Le limitazioni di queste libertà necessitano di una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità.

La base legale viene creata con il presente avamprogetto. La competenza di disciplinamento (art. 3 Cost.) è data dai fondamenti costituzionali menzionati. L’interesse pubblico ad adottare misure di protezione della salute emerge dal mandato costituzionale di regolamentare l’impiego di oggetti suscettibili di mettere in pericolo la salute e di lottare contro malattie fortemente diffuse e maligne. I singoli disciplinamenti del disegno sono proporzionati allo scopo perseguito. Le eventuali limitazioni alla libertà di opinione e d’informazione, alla libertà dei media e alla libertà economica sono circoscritte allo stretto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del disciplinamento.

110 Tomas Poledna, art. 118 in: Bernhard Ehrenzeller, Philippe Mastronardi, Rainer J. Schweizer, Klaus A. Vallender (ed.): Die schweizerische Bundesverfassung. St. Galler Kommentar. 2a ed. Zurigo 2008, n. marg. 9.