Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine
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e delle sigarette elettroniche con nicotina messi a disposizione sul mercato svizzero. Per i prodotti già notificati secondo l’articolo 23 potrà prevedere deroghe e in ogni caso provvederà a tutelare i segreti di fabbricazione. Contrariamente al contenuto della notifica di cui all’articolo 23, il contenuto della presente notifica è molto dettagliato e dovrà quindi essere disciplinato nell'ordinanza di applicazione.
L’articolo 26 capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la possibilità di prevedere una notifica alla competente autorità cantonale e all’UFSP qualora un prodotto messo a disposizione sul mercato non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5.
Per prevenire l’importazione commerciale, l’articolo 27 conferisce al Consiglio federale la possibilità di stabilire la quantità massima di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche con nicotina che un consumatore può importare per uso personale.
L’articolo 32 capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di concludere accordi internazionali in materia di cooperazione tecnica, in particolare in merito alla partecipazione della Svizzera a sistemi d’informazione internazionali per i consumatori o per le autorità, finalizzati all’attuazione della legge.
L’articolo 35 capoverso 4 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli dei controlli ufficiali dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche con nicotina. Il Consiglio federale potrà in particolare conferire obbligatorietà alle procedure riconosciute relative alla campionatura e all’analisi, al fine di aiutare i Cantoni nel coordinamento dei loro controlli.
Gli articoli 37-39 investono il Consiglio federale del potere di disciplinare i dettagli del trattamento e dello scambio dei dati personali necessari all’esecuzione della legge.
L’articolo 41 capoverso 1 prevede che il Consiglio federale disciplini gli emolumenti per i controlli e le misure degli organi esecutivi della Confederazione.