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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine

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Convenzione BEPS

3. Se i benefici ai sensi di un Accordo fiscale coperto sono negati ai sensi del paragrafo 1 relativamente ad un elemento di reddito ricavato da un residente di una Giurisdizione contraente, l’autorità competente dell’altra Giurisdizione contraente può, tuttavia, concedere tali benefici relativamente a detto elemento di reddito se, in risposta ad una richiesta di tale residente, detta autorità competente determina che la concessione di tali benefici sia giustificata in considerazione dei motivi per i quali tale residente non ha soddisfatto i requisiti dei paragrafi 1 e 2. L’autorità competente della Giurisdizione contraente alla quale è stata presentata una richiesta ai sensi del periodo precedente da parte di un residente dell’altra Giurisdizione contraente si consulta con l’autorità competente di detta altra Giurisdizione contraente prima di accordare o rigettare la richiesta.

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che neghino o limitino i benefici che sarebbero altrimenti concessi a un’impresa di una Giurisdizione contraente che ricava un reddito dall’altra Giurisdizione contraente attribuibile a una stabile organizzazione dell’impresa situata in una Giurisdizione terza.

5. Una Parte si può riservare il diritto:

a) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;

b) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono le disposizioni di cui al paragrafo 4;

c) di applicare il presente articolo soltanto ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono le disposizioni di cui al paragrafo 4.

6. Ciascuna Parte che non ha formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) o b) del paragrafo 5 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 4 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3. Negli altri casi, i paragrafi da 1 a 3 prevalgono sulle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con detti paragrafi.

Art. 11 Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di

assoggettare ad imposta i propri residenti

1. Un Accordo fiscale coperto non pregiudica l’imposizione da parte di una Giurisdizione contraente dei suoi residenti, salvo per quanto concerne i benefici concessi ai sensi delle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto:

a) che prevedono che detta Giurisdizione contraente conceda ad un’impresa di tale Giurisdizione contraente una rettifica correlativa o corrispondente a seguito di una rettifica iniziale effettuata dall’altra Giurisdizione contraente, ai sensi dell’Accordo fiscale coperto, in relazione all’ammontare delle imposte applicate nella prima Giurisdizione contraente sugli utili di una stabile organizzazione dell’impresa o sugli utili di un’impresa associata;