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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine

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Convenzione BEPS

la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici. In tali casi, le Giurisdizioni contraenti fanno del loro meglio per giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente che sia conforme allo standard minimo per la prevenzione dell’abuso dei trattati ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20.

17. a) Ciascuna Parte che non ha formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) del

paragrafo 15 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti che non sono oggetto di una riserva di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 15 contiene una disposizione di cui al paragrafo 2 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1 (e qualora applicabili, del paragrafo 4). Negli altri casi, il paragrafo 1 (e qualora applicabile, il paragrafo 4) prevale sulle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 1 (e qualora applicabile, con il paragrafo 4). Una Parte che effettua una notifica ai sensi del presente sottoparagrafo può altresì includere una dichiarazione in base alla quale, sebbene detta Parte accetti l’applicazione del solo paragrafo 1 come misura provvisoria, essa intende ove possibile adottare una disposizione sulla limitazione dei benefici, in aggiunta o in sostituzione del paragrafo 1, mediante negoziato bilaterale.

b) Ciascuna Parte che opta per applicare il paragrafo 4 notifica al Depositario la sua scelta. Il paragrafo 4 si applica ad un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica.

c) Ciascuna Parte che opta per applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici ai sensi del paragrafo 6 notifica al Depositario la sua scelta. Salvo che tale Parte abbia formulato la riserva di cui al sottoparagrafo c) del paragrafo 15, tale notifica include anche l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragrafo 14, nonché il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni.

d) Ciascuna Parte che non opta per applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici ai sensi del paragrafo 6, ma opta per applicare il sottoparagrafo a) o b) del paragrafo 7, notifica al Depositario il sottoparagrafo scelto. Salvo che tale Parte abbia formulato la riserva di cui al sottoparagrafo c) del paragrafo 15, tale notifica include altresì l’elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragrafo 14, nonché il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni.

e) Nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una notifica di cui ai sottoparagrafi c) o d) con riferimento ad una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalla Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici. Negli altri casi, la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici prevale sulle disposizioni di un Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici.