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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine

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Convenzione BEPS

Art. 8 Transazioni relative al trasferimento dei dividendi

1. Le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che esentano da imposta i dividendi pagati da una società che è residente di una Giurisdizione contraente o che limitano l’aliquota d’imposta applicabile a tali dividendi, a condizione che il beneficiario effettivo o il percettore sia una società che è residente dell’altra Giurisdizione contraente e che possieda, detenga o controlli più di una certa quota di capitale, azioni, titoli, poteri di voto, diritti di voto o partecipazioni similari della società che corrisponde i dividendi, si applicano soltanto se le condizioni di detenzione indicate in tali disposizioni sono soddisfatte per un periodo continuativo di 365 giorni che include il giorno del pagamento dei dividendi (al fine del computo di tale periodo, non si prendono in considerazione i cambi di detenzione che risulterebbero direttamente da una riorganizzazione, quale una fusione o una scissione, della società che detiene le azioni o che paga i dividendi).

2. Il periodo minimo di detenzione di cui al paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di un periodo minimo di detenzione nelle disposizioni di un Accordo fiscale coperto di cui al paragrafo 1.

3. Una Parte si può riservare il diritto:

a) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;

b) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti nella misura in cui le disposizioni di cui al paragrafo 1 già includono:

i) un periodo minimo di detenzione;

ii) un periodo minimo di detenzione inferiore a 365 giorni; o

iii) un periodo minimo di detenzione superiore a 365 giorni.

4. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 1 che non è oggetto di riserva ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 3 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 1 si applica con riferimento a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica con riferimento a detta disposizione.

Art. 9 Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il

cui valore deriva principalmente da beni immobili

1. Le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono che gli utili ricavati da un residente di una Giurisdizione contraente dall’alienazione di azioni o altri diritti di partecipazione in una entità sono imponibili nell’altra Giurisdizione contraente a condizione che tali azioni o diritti abbiano derivato più di una certa quota del loro valore da beni immobili (proprietà immobiliare19) situati nell’altra Giurisdizione contraente (o a condizione che più di una certa quota della proprietà dell’entità sia costituita da tali beni immobili (proprietà immobiliare)):

19 IT qui e di seguito: «real property»