Progetto
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Convenzione BEPS
constatando la necessità di garantire che gli accordi esistenti per evitare la doppia imposizione sui redditi siano interpretati al fine di eliminare la doppia imposizione sulle imposte oggetto di tali accordi, senza creare opportunità di non imposizione o di una imposizione ridotta mediante evasione o frode fiscale6 (ivi incluse strategie di «treaty- shopping» finalizzate ad ottenere i benefici previsti da tali accordi a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizione terze);
riconoscendo la necessità di un meccanismo efficace per l’attuazione coordinata ed efficiente delle modifiche concordate nella rete degli accordi esistenti per evitare la doppia imposizione sui redditi senza che sia necessario rinegoziare bilateralmente ciascun accordo di questo tipo;
Hanno convenuto quanto segue:
Parte I: Campo di applicazione e interpretazione dei termini
Art. 1 Campo di applicazione della Convenzione
La presente Convenzione modifica tutti gli Accordi fiscali coperti come definiti nel sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 (Interpretazione dei termini).
Art. 2 Interpretazione dei termini
1. Ai fini della presente Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:
a) L’espressione «Accordo fiscale coperto» designa un accordo per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (che tale accordo si applichi o meno ad altre imposte):
i) in vigore tra due o più:
A) Parti; e/o
B) Giurisdizioni o territori che sono parti di un accordo di cui sopra e delle cui relazioni internazionali è responsabile una Parte; e
ii) rispetto al quale ciascuna di tali Parti ha effettuato una notifica al Depositario che indica tale accordo nonché qualsiasi strumento di modifica o di accompagnamento ad esso relativo (identificati da titolo, nome delle Parti, data della firma, e, se applicabile al momento della notifica, data di entrata in vigore) come un accordo che desidera sia coperto dalla presente Convenzione.
b) Il termine «Parte» designa:
i) uno Stato per il quale la presente Convenzione è in vigore, ai sensi dell’articolo 34 (Entrata in vigore); oppure
ii) una Giurisdizione che ha firmato la presente Convenzione ai sensi del sottoparagrafo b) o c) del paragrafo 1 dell’articolo 27 (Firma e ratifica,
6 IT qui e di seguito: evasione o elusione fiscale